RELAZIONE
Premessa:
a) La sicurezza del Cittadino, nell'area in cui risiede ed opera, è conseguenza diretta di una notevole serie di fattori tra di loro concatenati;
b) L' arroganza, o se vogliamo la temerarietà, della delinquenza è direttamente proporzionale al valore negativo di una gran parte dei fattori che concorrono a garantire la sicurezza del Cittadino;
c) E' un grave errore considerare la microcriminalità e la macrocriminalità come fenomeni separati, dato che l' uno vive dell' altro in una simbiosi, perversa, ma dannatamente reale.
d) E' un grave errore considerare la "forza della Legge" un fattore che vada a scapito della libertà del Cittadinp; potrà essere noiosa ma non certo penalizzante in riferimento a valori essenziali.
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La microcriminalità prospera là dove è latitante la "forza della Legge"; e per forza della Legge deve intendersi tanto l'azione di prevenzione quanto l'azione di repressione.
L' azione di prevenzione è scarsa e quella di repressione è tanto lenta da potersi riferire alle "Calende Greche". Si è sempre voluto sostenere che indagini approfondite richiedono tempi lunghi, e che quindi la lunghezza delle indagini va a favore della "certezza" nella ricerca della verità. Questo concetto è sbagliato!
Ci sono, è ovvio, delle eccezioni che però servono solo a confermare la regola che il veloce ( seriamente operando ) è di gran lunga il migliore. E' inutile incrementare la vigilanza preventiva del territorio quando, da parte di coloro che delinquono, si ha la ragionevole certezza che, nella peggiore delle ipotesi, la loro attività subirà una breve battuta di arresto.
LA CERTEZZA DELLA PENA………. Si sono versati fiumi di inchiostro e torrenti di parole, ma si continuano a registrare una serie indecente di "SCARCERAZIONI PER DECORRENZA DEI TERMINI".
E dire che i termini di custodia cautelare non sono certo di livello trascurabile! Se il Sig. ROSSI è stato posto in custodia cautelare in carcere, ci si deve augurare che, a suo carico, sussistano gravissimi e plurimi indizi di reità. Bene: Ci si dedichi anima e corpo per arrivare subito ( od in pochi giorni) ad un procedimento dinnanzi al Giudice di primo grado, anziché far trascorrere anni per arrivare ad acquisire una sempre maggiore quantità di prove a carico dell' imputato ( e non sempre riuscendo nell'intento).
I tempi ristretti non vogliono significare riduzione dei termini di custodia cautelare che, a mio avviso, potrebbero anche essere prolungati quando vi sia una sentenza di condanna in primo grado di giudizio. Ciò porterebbe ad una più seria certezza della pena; ed in conseguenza ad una riduzione della "spavalderia delinquenziale".
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Si fa un gran discutere sugli Immigrati clandestini; e ci si stracciano le vesti quando alcuni Pubblici Ministeri non avallano a loro carico provvedimenti restrittivi in centri appositi. Se l'immigrazione clandestina NON è reato, loro hanno ragione!
Ma io mi chiedo perché mai non la si considera una violazione dell' Art. 614 del C.P.? L' Art. 614 C.P. dice che chiunque si introduce nelle private dimore o NELLE APPARTENZE ad esse, contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero si introduce clandestinamente o con l'inganno, è punito con la reclusione sino a tre anni.
La stessa pena vale per chi si intrattiene in detti luoghi contro l'espressa volontà di chi ha il diritto di escluderlo. Il reato è, ovviamente, perseguibile a querela della persona offesa.
ORBENE:
a) Il territorio Nazionale della Repubblica Italiana è di proprietà della Nazione Italiana, ossia di tutti i suoi Cittadini rappresentati dai propri Governanti e, per delega, dai Funzionari di Stato.
b) Chi non ha il permesso ( Visto ) per accedere al territorio della Repubblica Italiana ha, di conseguenza, il divieto di accedervi e se vi accede lo fa contro la volontà dei Cittadini Italiani che hanno delegato i propri rappresentanti in materia di di concessione di Visti di ingresso in Italia e/o permessi di soggiorno.
c) Chi si introduce clandestinamente in Italia, si introduce nelle APPARTENENZE delle private dimore della Cittadinanza Italiana, e di conseguenza viola l' Art. 614 del C.P.-.
Mi rendo conto che quest'ultima affermazione è "tirata per le orecchie", ma se si considera che quanto non costituisce proprietà privata di persone fisiche o giuridiche, è proprietà della Nazione, ossia proprietà di TUTTA la popolazione appartenente per Cittadinanza alla Repubblica Italiana, il territorio Nazionale può essere considerato una APPARTENENZA alle private dimore della massa dei Cittadini Italiani.
E ciò perché non potrebbero esistere appartamenti, villette, cascine, uffici, negozi, aree agricole od industriali, se non vi fossero delle APPARTENENZE di proprietà Pubblica su cui si realizzano servizi ed altro a beneficio dell'intera Comunità Nazionale.
Dato che ogni millimetro quadro del territorio Nazionale è proprietà dell'intera Comunità Nazionale, chiunque si introduca nel territorio Nazionale senza averne la debita autorizzazione o vi si trattenga senza il giusto permesso viola la Proprietà degli Italiani e di conseguenza l' Art. 614 C.P., se non nella lettera, almeno nello spirito e nei principi che intende tutelare.
La perseguibilità a querela della persona offesa è di facile realizzazione dato che esistono dei Funzionari delegati ex Lege a rappresentare la Comunità Nazionale; loro, in qualità di legali rappresentanti della Comunità Nazionale certificano la NON esistenza del Visto di ingresso o la decadenza e/o inesistenza del permesso di soggiorno. Questa interpretazione dell' Art. 614 è ardita e "tirata per le orecchie" ma potrebbe essere applicata in attesa che una semplice Legge ordinaria decida di integrare l' Art.614 C.P. con un Capoverso che suoni più o meno così:
Alla stessa pena soggiace che si introduce o si intrattiene clandestinamente nel territorio della Repubblica Italiana contro la volontà espressa delle Autorità delegate alla concessione dei Visti e/o dei permessi di soggiorno.
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Questo "escamotage" potrebbe reggere nelle more del varo di una normativa specifica, renderebbe i clandestini rei di violazione dell' Art. 614 C.P. e di conseguenza la loro espulsione sarebbe una "pena accessoria" comminata dal Giudice di primo grado ( ed esecutiva ), provvedimento che potrà essere appellato come previsto dalle Leggi vigenti ma che può essere provvisoriamente esecutivo. Una "pena accessoria" e non un provvedimento amministrativo con ricorsi al TAR e soste prolungate che si trasformano in irreperibilità e quindi in Clandestinità.
E' solo una proposta ma, forse, non del tutto campata per aria. SICUREZZA Quando si parla di sicurezza si evidenziano, tra i molti, due problemi molto pressanti:
1) Carenze di Organico nelle Forze dell' Ordine.
2) Costo elevato della Vigilanza privata. La nostra legislazione in materia di Vigilanza risale al 1931, con Regolamento di attuazione stilato nel 1940.
Per l'inizio del novecento era una decente normativa; per il terzo millennio è da considerarsi "preistorica". Ad aggravare la situazione concorre una decisione del Vicinale che vincola TUTTI i Prefetti a non concedere nuove Licenze per Istituti di Vigilanza; fanno eccezione le estensioni territoriali di Istituti già operanti.
Questo, di fatto, ha creato una "Lobby" che gestisce in regime di quasi monopolio, il servizio di Vigilanza Privata. Le Prefetture, tra le altre banalità che esprimono nelle motivazioni di rigetto delle istanze ricevute, dicono che dato il numero degli Istituti operanti la concessione di altra licenza aggraverebbe ulteriormente il già oneroso Servizio di Controllo cui sono tenute le Forze dell' Ordine. Più che di "CARENZE" bisognerebbe parlare di impieghi contrari alle Leggi …… chiarisco subito:
a) Esiste una normativa Comunitaria che vieta agli Stati Membri di sostenere economicamente delle Aziende anche se esercenti un pubblico servizio.
b) Esistono, tanto per fare degli esempi, due Aziende che beneficiano di aiuti economici, anche se indirettamente, da parte dello Stato; e ciò a scapito dell'intera comunità Nazionale.
c) La FIAT, la Montedison, gli Istituti Bancari, e tutte le altre Aziende di grande o medio rilievo, hanno nei loro organici, e quindi nei loro bilanci, degli addetti alla Sicurezza.
d) Le Aziende: Poste Italiane e Ferrovie dello Stato, fruiscono, a titolo gratuito, di un notevole e complesso servizio di Sicurezza che grava sugli organici della Polizia di Stato, e precisamente: - POLFER - Polizia Ferroviaria; - Polizia Postale. La Polizia Ferroviaria, solo in Milano, ha ben DIECI uffici con personale che svolge, quasi esclusivamente un servizio di Sicurezza a favore dell' Azienda Ferrovie dello Stato. La Polizia postale svolge, principalmente, un servizio di sicurezza a favore dell' Azienda Poste Italiane.
Queste due Aziende, nei loro bilanci, non prevedono un onere per Servizi di Sicurezza in quanto gli stessi sono svolti dallo Stato ed a titolo gratuito; ciò comporta un indiretto finanziamento delle Aziende, cosa vietata dalle norme Comunitarie. Se si abolissero questi servizi a beneficio di Enti ormai Privati, si potrebbe recuperare non poco personale a vantaggio di servizi che vadano a beneficio dell' intera Comunità Nazionale.
Ovviamente dovranno esistere presso ogni Questura, delle squadre specializzate che svolgano le attività di Polizia Giudiziaria che erano di competenza della Polfer o della Polizia Postale.
Ma i servizi di Sicurezza e di scorta dovrebbero essere competenza di Istituti di Vigilanza creati dalle Aziende e da loro spesati. Le Ferrovie hanno degli esuberi di Personale? Sciolta la Polfer, l' Ente Ferrovie dello Stato dia vita ad un Istituto di vigilanza convertendo in "addetti alla sicurezza" gli esuberi del suo personale; personale che già conosce molto bene la vita dell' Ente e che quindi avrà maggiore facilità a conseguire la nuova specializzazione.
Questo tipo di servizio era già previsto anche dalla "arcaica" Normativa del 1931 in cui all' Art. 133 ( R.D. 18-06-1931 n°-773-) si dice che gli Enti hanno il diritto di destinare proprio personale alla Vigilanza e custodia dei beni mobiliari ed immobiliari di loro proprietà. La Normativa vigente, per quanto arcaica, non è certo da cestinare integralmente; deve solo essere rielaborata e migliorata per renderla adeguata alla realtà del terzo millennio. Tenerla ancorata ad una realtà di inizio novecento è una vera assurdità.
E' dunque necessario porre mano, quanto prima, alla stesura di un "TESTO UNICO" che regoli le prerogative, le mansioni, i diritti ed i doveri della Polizia Privata. Nel fare ciò sarà indispensabile modificare in primo luogo la vecchia impostazione di base che regola la Polizia Privata, dato che a norma del T.U.L.P.S. la Polizia Privata può solo svolgere attività di vigilanza e custodia di beni patrimoniali. Nella normativa è contenuta l'assurdità della non lecita protezione del bene VITA ed INCOLUMITA' PERSONALE.
In teoria, una eventuale Guardia Giurata che scorti personaggi come gli Agnelli, i De Benedetti o i Berlusconi, svolgerebbero solo un servizio di Vigilanza e custodia del loro prezioso orologio o del loro portafoglio! Non c'è da meravigliarsi di tutto questo; la stessa concezione ha fatto inserire il reato di sequestro di persona nei reati contro il patrimonio e non nei reati contro la persona ……… come se i miliardi estorti fossero più importanti della riduzione in pratica schiavitù di una persona per un periodo anche minimo. Il lavoro da farsi non è di poco conto, ma è un problema che deve essere affrontato con la necessaria decisione e celerità se non si vuole restare ancorati alla preistoria e continuare ad essere i fanalini di coda della Nazioni Industrializzate.