XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1486



PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Natura giuridica e inquadramento).

        1. Il Corpo forestale dello Stato è Forza di polizia ai sensi dell'articolo 16 della legge 1^ aprile 1981, n. 121, ad ordinamento civile, specializzato nel settore ambientale. Svolge attività di polizia giudiziaria, concorre nei servizi di ordine e sicurezza pubblica e vigila sul rispetto della normativa nazionale ed internazionale in materia di salvaguardia e tutela del patrimonio naturalistico, prevenendo e reprimendo i reati connessi. E' altresì struttura operativa nazionale di protezione civile.
        2. Il Corpo forestale dello Stato è posto alle dirette dipendenze dei Ministro delle politiche agricole e forestali.
 

Art. 2.

(Compiti).

        1. Il Corpo forestale dello Stato svolge i compiti assegnatigli dalle leggi dello Stato, con particolare riferimento a:

            a) vigilanza, prevenzione e repressione dei reati ambientali, con particolare riguardo alla tutela del patrimonio naturalistico nazionale ed alla valutazione del danno ambientale;

            b) controlli derivanti dalla normativa comunitaria in materia agro-forestale ed ambientale; attività volte al rispetto della normativa in materia di sicurezza alimentare del consumatore ed alla biosicurezza in genere, nonché alla prevenzione e alla repressione delle frodi e delle sofisticazioni dei prodotti alimentari, agro-alimentari e di uso agrario;

            c) interventi di rilievo nazionale nell'ambito della protezione civile, relativi alle funzioni operative riguardanti il soccorso tecnico urgente, la prevenzione e lo spegnimento con mezzi aerei degli incendi boschivi;
            d) controllo e certificazione del commercio internazionale e della detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione, tutelata ai sensi della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, resa esecutiva con legge 19 dicembre 1975, n. 874, e relativa normativa comunitaria;

            e) sorveglianza ed accertamento degli illeciti commessi in violazione delle norme in materia di tutela delle acque dall'inquinamento e del relativo danno ambientale;

            f) applicazione delle normative di competenza statale per l'importazione, l'esportazione ed il commercio di materiale forestale di propagazione;

            g) controllo sull'applicazione delle convenzioni internazionali in materia ambientale, con particolare riferimento agli aspetti forestali;

            h) sorveglianza sui territori delle aree protette di rilievo nazionale ed internazionale;

            i) tutela e valorizzazione delle riserve naturali statali riconosciute di importanza nazionale o internazionale ai fini anche della tutela della biodiversità, della fauna e della flora specificatamente protette da accordi e convenzioni e dalla normativa comunitaria in applicazione dell'articolo 78, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché delle riserve biogenetiche e degli altri territori destinati alla conservazione della biodiversità animale e vegetale;

            l) monitoraggio del territorio ai fini del controllo e della prevenzione del dissesto idrogeologico;

            m) indirizzo e coordinamento in materia di rilevazione quali-quantitativa delle risorse forestali, monitoraggio sullo stato fitosanitario delle foreste, controlli sul livello di inquinamento degli ecosistemi forestali;

            n) indirizzo e coordinamento della politica forestale nazionale e tutela degli interessi forestali nazionali in sede comunitaria ed internazionale;

            o) gestione del Sistema informativo della montagna;

            p) reclutamento, amministrazione, addestramento, formazione, aggiornamento e specializzazione del proprio personale e, a richiesta, anche di quello delle regioni a statuto ordinario e speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
 

Art. 3.

(Organizzazione del Corpo forestale dello Stato).

        1. Il Corpo forestale dello Stato fa parte del Ministero delle politiche agricole e forestali, con organizzazione ed organico distinti, ed è posto alle dipendenze del Ministro.
        2. Nell'ambito del Ministero delle politiche agricole e forestali è istituita la Direzione generale del Corpo forestale dello Stato che provvede:

            a) al reclutamento, amministrazione e direzione del personale del Corpo forestale dello Stato;

            b) alla gestione dei servizi e delle strutture operative e di supporto delle attività affidate al Corpo forestale dello Stato.

        3. Alla Direzionale generale del Corpo forestale dello Stato è preposto un dirigente generale, proveniente dai ruoli del Corpo stesso, che assume la denominazione di Capo del Corpo forestale dello Stato.
        4. Il Capo del Corpo forestale dello Stato è nominato ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.
        5. L'individuazione degli uffici centrali e periferici, delle relative attribuzioni, delle piante organiche, l'organizzazione, la distribuzione dei posti di livello dirigenziale e le relative funzioni, sono definite con le modalità previste dall'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, e sentite le competenti Commissioni parlamentari che esprimono il proprio parere entro trenta giorni dalla richiesta.
        6. Alla formazione, all'addestramento, all'aggiornamento ed alla specializzazione del personale del Corpo forestale dello Stato, nonché, a richiesta, di quello dipendente da altre pubbliche amministrazioni, ivi compreso quello dei corpi forestali regionali, di cui all'articolo 6, e di altri operatori dell'ambiente, provvede la scuola del Corpo forestale dello Stato.
 

Art. 4.

(Convenzioni con le regioni).

        1. Le regioni possono avvalersi del Corpo forestale dello Stato per lo svolgimento di compiti e funzioni propri in materia agro-ambientale e forestale.
        2. Le linee guida delle convenzioni di cui al comma 1 sono stabilite nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
 

Art. 5.

(Comitato di coordinamento).

        1. E' istituito il comitato di coordinamento delle attività del Corpo forestale dello Stato con il compito di individuare le linee operative necessarie per assicurare lo svolgimento dei compiti del Corpo sia per le amministrazioni statali sia per le regioni che intendano avvalersene.
        2. Il comitato di cui al comma 1 è composto dal Capo del corpo forestale dello Stato, che lo presiede, e da sei membri, di cui uno in rappresentanza del Ministero delle politiche agricole e forestali, uno designato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e uno dal Ministro dell'interno e tre designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. I membri sono nominati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.
 

Art. 6.

(Devoluzione e trasferimenti alle regioni).

        1. Le regioni per le materie di competenza ed in particolare per i compiti di cui all'articolo 160 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, possono istituire corpi forestali regionali.
        2. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale del Corpo forestale dello Stato può transitare, a domanda, nei ruoli del corpo regionali. Allo stesso è garantito il trattamento giuridico ed economico in godimento.
        3. In attuazione dei provvedimenti previsti dalla legge 15 marzo 1997, n. 59, sono trasferiti alle regioni i beni gestiti dalla gestione della ex Azienda di Stato per le foreste demaniali non necessari all'attività istituzionale del Corpo forestale dello Stato. Sono altresì trasferiti al Corpo forestale dello Stato i beni residui necessari alla sua attività.
        4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è disposto il trasferimento alle regioni dei beni e del patrimonio di cui al comma 3 e delle relative risorse finanziarie, ivi comprese quelle necessarie in relazione al personale che transita in attuazione del comma 2.

Art. 7.

(Disposizioni diverse).

        1. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, le parole: ", ivi compresi i beni e le risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative del Corpo Forestale dello Stato," sono soppresse.
        2. All'articolo 55, comma 8, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, l'ultimo periodo è soppresso.