XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1486




        Onorevoli Colleghi! - Il Corpo Forestale dello Stato è una delle cinque forze di polizia del Paese ai sensi dell'articolo 16 della legge 1^ aprile 1981, n. 121.
        Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2001, pubblicato nel supplemento ordinario n. 145 alla Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2001, che dispone la regionalizzazione del 70 per cento del suo organico, emanato a Camere sciolte, ne determina praticamente lo smembramento in 15 pezzi con gravi ripercussioni per la salvaguardia dell'ambiente, del bosco e della montagna, per la protezione civile, per il mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica soprattutto in quelle aree rurali e montane dove, storicamente, la presenza delle altre Forze di polizia è più rarefatta, se non assente. Tutto ciò peraltro in un momento in cui più forte appare l'esigenza di un controllo coordinato del territorio in materia di sicurezza e di contrasto della criminalità.
        Il provvedimento, inatteso ed inaspettabile, è stato varato nonostante la generalizzata contrarietà di larga parte del Parlamento, con uno schieramento trasversale ai partiti, e con l'opposizione ferma di tutto il personale forestale. Esso sancisce di fatto la frammentazione dell'unica rete dello Stato diffusa capillarmente nelle zone più difficili e sensibili dal punto di vista ambientale del nostro Paese, mentre più si avverte l'esigenza di contare su un efficiente sistema di monitoraggio del territorio e su una struttura di primo intervento in relazione al ripetersi ormai ciclico di eventi naturali catastrofici.
        Si sottolinea, al riguardo, che l'allora Presidente della Camera dei deputati, onorevole Violante, aveva richiamato a suo tempo il Governo a non eccedere nell'attuazione della delega esercitata attraverso il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in relazione al fatto che il Corpo forestale dello Stato rientra tra le Forze di polizia con disposizione non abrogata dai princìpi adottati dalla legge di delega stessa.
        E' evidente che c'è stata una forzatura, se non proprio un vulnus costituzionale, così come non c'è dubbio che la riforma di un Corpo di polizia quale è il Corpo forestale dello Stato deve essere ricondotta nella sede istituzionale propria e cioè nel Parlamento. Da qui l'esigenza della presentazione di un proposta di legge che consenta di riportare la questione nella sede legislativa primaria.
        La proposta di legge parte dalla riconosciuta esigenza di avere nel Paese una Forza di polizia specializzata nel settore ambientale che possa condurre in modo coordinato ed omogeneo su tutto il territorio nazionale la lotta al traffico illegale di rifiuti pericolosi ed agli inquinamenti in generale, al commercio clandestino di specie animali e vegetali in pericolo di estinzione, all'abusivismo edilizio, eccetera. Essenziale è anche il monitoraggio del territorio ai fini della prevenzione del dissesto idrogeologico, il coordinamento nazionale nella lotta agli incendi boschivi, il rilancio della politica forestale in armonia con le direttive europee ed internazionali, il controllo degli ecosistemi forestali ai fini delle convenzioni internazionali e segnatamente di quelle riguardanti la biodiversità, i cambiamenti climatici e la desertificazione.
        Una siffatta organizzazione è indispensabile in quanto la lotta alla nuova criminalità ambientale, così come l'azione di verifica e di prevenzione dei fenomeni di aggressione all'ambiente, superano i confini territoriali regionali e nazionali. Ciò non toglie che le regioni possano continuare ad avvalersi del Corpo forestale dello Stato. Si è cercato, perciò, di individuare una soluzione in grado di contemperare la necessità di preservare l'unitarietà funzionale ed operativa del Corpo forestale dello Stato, con l'utilizzo dello stesso da parte delle regioni attraverso forme di cooperazione e coordinamento le cui linee guida saranno stabilite da apposite convenzioni nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
        Tale soluzione vuole testimoniare un rinnovato e moderno rapporto solidale tra le regioni e lo Stato centrale, nel rispetto del principio di sussidiarietà, dove il Corpo forestale dello Stato incarnerebbe una struttura operativa al servizio della collettività, di uno Stato cioè inteso non più come organo autarchico e burocratico, ma come istituzione dinamica e sistemica nelle sue articolazioni centrali e locali.
        Passando all'esame dell'articolato della proposta di legge, gli articoli 1 e 2 definiscono la natura giuridica del Corpo forestale dello Stato come Forza di polizia specializzata in campo ambientale, la sua collocazione istituzionale nell'ambito del Ministero delle politiche agricole e forestali, nonché individuano le funzioni attribuite dalle principali leggi di riferimento nel settore agro-forestale ed ambientale, rimaste in capo allo Stato anche dopo l'attuazione della riforma amministrativa derivante dalla legge n. 59 del 1997.
        L'articolo 3 delinea la struttura organizzativa di massima del Corpo forestale dello Stato rimandando ai successivi decreti, già previsti dai recenti provvedimenti di riorganizzazione delle Forze di polizia, la puntuale definizione degli uffici centrali e periferici, le loro attribuzioni nonché le relative dotazioni di personale.
        Gli articoli 4 e 5 prevedono la possibilità per le regioni che lo ritengano opportuno, di avvalersi del Corpo forestale dello Stato sulla base di rapporti convenzionali stabiliti nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Viene stabilita altresì l'istituzione di un apposito comitato presieduto dal Capo del Corpo forestale dello Stato e da sei membri in rappresentanza del Ministero delle politiche agricole e forestali, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministero dell'interno, e tre designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
        L'articolo 6 introduce la possibilità per le regioni di costituire corpi forestali regionali per lo svolgimento dei compiti tecnici ad esse conferiti, nonché la facoltà per il personale del Corpo forestale dello Stato di transitare, a domanda, nei ruoli dei corpi regionali. E' inoltre previsto il trasferimento alle regioni dei beni della gestione della ex Azienda di Stato per le foreste demaniali che non sono più necessari allo svolgimento dei compiti statali del Corpo forestale dello Stato individuati all'articolo 2. Viene altresì stabilito il trasferimento al Corpo forestale dello Stato dei beni residui necessari alle attività istituzionali del Corpo stesso.
        L'articolo 7, infine, si rende necessario per eliminare la fonte giuridica di riferimento per il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2001 e permettere quindi la riforma del Corpo forestale dello Stato in seno al Parlamento.