Onorevoli Colleghi! - Il
Corpo Forestale dello Stato è una delle cinque forze di polizia
del Paese ai sensi dell'articolo 16 della legge 1^ aprile 1981, n. 121.
Il decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 11 maggio 2001, pubblicato nel supplemento ordinario
n. 145 alla
Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2001, che dispone
la regionalizzazione del 70 per cento del suo organico, emanato a Camere
sciolte, ne determina praticamente lo smembramento in 15 pezzi con gravi
ripercussioni per la salvaguardia dell'ambiente, del bosco e della montagna,
per la protezione civile, per il mantenimento dell'ordine e della sicurezza
pubblica soprattutto in quelle aree rurali e montane dove, storicamente,
la presenza delle altre Forze di polizia è più rarefatta,
se non assente. Tutto ciò peraltro in un momento in cui più
forte appare l'esigenza di un controllo coordinato del territorio in materia
di sicurezza e di contrasto della criminalità.
Il provvedimento, inatteso
ed inaspettabile, è stato varato nonostante la generalizzata contrarietà
di larga parte del Parlamento, con uno schieramento trasversale ai partiti,
e con l'opposizione ferma di tutto il personale forestale. Esso sancisce
di fatto la frammentazione dell'unica rete dello Stato diffusa capillarmente
nelle zone più difficili e sensibili dal punto di vista ambientale
del nostro Paese, mentre più si avverte l'esigenza di contare su
un efficiente sistema di monitoraggio del territorio e su una struttura
di primo intervento in relazione al ripetersi ormai ciclico di eventi naturali
catastrofici.
Si sottolinea, al riguardo,
che l'allora Presidente della Camera dei deputati, onorevole Violante,
aveva richiamato a suo tempo il Governo a non eccedere nell'attuazione
della delega esercitata attraverso il citato decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri in relazione al fatto che il Corpo forestale dello
Stato rientra tra le Forze di polizia con disposizione non abrogata dai
princìpi adottati dalla legge di delega stessa.
E' evidente che c'è
stata una forzatura, se non proprio un
vulnus costituzionale, così
come non c'è dubbio che la riforma di un Corpo di polizia quale
è il Corpo forestale dello Stato deve essere ricondotta nella sede
istituzionale propria e cioè nel Parlamento. Da qui l'esigenza della
presentazione di un proposta di legge che consenta di riportare la questione
nella sede legislativa primaria.
La proposta di legge parte
dalla riconosciuta esigenza di avere nel Paese una Forza di polizia specializzata
nel settore ambientale che possa condurre in modo coordinato ed omogeneo
su tutto il territorio nazionale la lotta al traffico illegale di rifiuti
pericolosi ed agli inquinamenti in generale, al commercio clandestino di
specie animali e vegetali in pericolo di estinzione, all'abusivismo edilizio,
eccetera. Essenziale è anche il monitoraggio del territorio ai fini
della prevenzione del dissesto idrogeologico, il coordinamento nazionale
nella lotta agli incendi boschivi, il rilancio della politica forestale
in armonia con le direttive europee ed internazionali, il controllo degli
ecosistemi forestali ai fini delle convenzioni internazionali e segnatamente
di quelle riguardanti la biodiversità, i cambiamenti climatici e
la desertificazione.
Una siffatta organizzazione
è indispensabile in quanto la lotta alla nuova criminalità
ambientale, così come l'azione di verifica e di prevenzione dei
fenomeni di aggressione all'ambiente, superano i confini territoriali regionali
e nazionali. Ciò non toglie che le regioni possano continuare ad
avvalersi del Corpo forestale dello Stato. Si è cercato, perciò,
di individuare una soluzione in grado di contemperare la necessità
di preservare l'unitarietà funzionale ed operativa del Corpo forestale
dello Stato, con l'utilizzo dello stesso da parte delle regioni attraverso
forme di cooperazione e coordinamento le cui linee guida saranno stabilite
da apposite convenzioni nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Tale soluzione vuole testimoniare
un rinnovato e moderno rapporto solidale tra le regioni e lo Stato centrale,
nel rispetto del principio di sussidiarietà, dove il Corpo forestale
dello Stato incarnerebbe una struttura operativa al servizio della collettività,
di uno Stato cioè inteso non più come organo autarchico e
burocratico, ma come istituzione dinamica e sistemica nelle sue articolazioni
centrali e locali.
Passando all'esame dell'articolato
della proposta di legge, gli articoli 1 e 2 definiscono la natura giuridica
del Corpo forestale dello Stato come Forza di polizia specializzata in
campo ambientale, la sua collocazione istituzionale nell'ambito del Ministero
delle politiche agricole e forestali, nonché individuano le funzioni
attribuite dalle principali leggi di riferimento nel settore agro-forestale
ed ambientale, rimaste in capo allo Stato anche dopo l'attuazione della
riforma amministrativa derivante dalla legge n. 59 del 1997.
L'articolo 3 delinea la
struttura organizzativa di massima del Corpo forestale dello Stato rimandando
ai successivi decreti, già previsti dai recenti provvedimenti di
riorganizzazione delle Forze di polizia, la puntuale definizione degli
uffici centrali e periferici, le loro attribuzioni nonché le relative
dotazioni di personale.
Gli articoli 4 e 5 prevedono
la possibilità per le regioni che lo ritengano opportuno, di avvalersi
del Corpo forestale dello Stato sulla base di rapporti convenzionali stabiliti
nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Viene stabilita
altresì l'istituzione di un apposito comitato presieduto dal Capo
del Corpo forestale dello Stato e da sei membri in rappresentanza del Ministero
delle politiche agricole e forestali, del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del Ministero dell'interno, e tre designati dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano.
L'articolo 6 introduce la
possibilità per le regioni di costituire corpi forestali regionali
per lo svolgimento dei compiti tecnici ad esse conferiti, nonché
la facoltà per il personale del Corpo forestale dello Stato di transitare,
a domanda, nei ruoli dei corpi regionali. E' inoltre previsto il trasferimento
alle regioni dei beni della gestione della ex Azienda di Stato per le foreste
demaniali che non sono più necessari allo svolgimento dei compiti
statali del Corpo forestale dello Stato individuati all'articolo 2. Viene
altresì stabilito il trasferimento al Corpo forestale dello Stato
dei beni residui necessari alle attività istituzionali del Corpo
stesso.
L'articolo 7, infine, si
rende necessario per eliminare la fonte giuridica di riferimento per il
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2001 e permettere
quindi la riforma del Corpo forestale dello Stato in seno al Parlamento.