PROGETTO DI LEGGE - N. 2034
Art. 1.
(Funzioni di polizia locale).
1. Le regioni disciplinano
con legge l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di cui all'articolo
117 della Costituzione.
2. Le regioni, nei limiti
delle rispettive attribuzioni e delle funzioni ad esse conferite dal decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, assicurano
la tutela delle libertà civili, dei diritti individuali e collettivi
e degli interessi diffusi dell'ambiente e del territorio.
3. Le regioni concorrono
inoltre nell'attività di prevenzione e repressione dei reati, di
protezione della sicurezza, della incolumità e della pacifica convivenza
dei cittadini e di prevenzione e di intervento nelle situazioni di disagio
e marginalità sociali. A tali fini, definiscono d'intesa con il
Ministro dell'interno e nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti
con lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
idonei programmi di intervento.
4. Le regioni organizzano
e coordinano lo svolgimento delle funzioni e dei compiti di polizia locale
conferendo ai comuni, alle città metropolitane ed alle province
la titolarità dell'esercizio di tali attività.
5. I comuni, le città
metropolitane e le province istituiscono Corpi di polizia locale per lo
svolgimento delle funzioni e dei compiti conferiti ai sensi del comma 4.
Art. 2.
(Legislazione regionale).
1. Le regioni provvedono con legge a:
a) stabilire le norme generali per la istituzione e l'organizzazione del servizio di polizia locale sull'intero territorio regionale in modo che ne sia assicurato lo svolgimento per 24 ore al giorno;
b) determinare le caratteristiche delle uniformi e dei relativi distintivi di grado per gli appartenenti ai Corpi di polizia locale, nonché dei veicoli e di ogni altro mezzo o strumento da utilizzare nell'ambito del territorio regionale;
c) assicurare l'utilizzazione di tecnologie e supporti informatici uniformi sul tutto il territorio regionale per lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 1;
d) assicurare idonee misure di prevenzione e di protezione individuali e collettive per lo svolgimento di compiti ad elevato rischio ambientale e sociale;
e) istituire una scuola regionale per realizzare la formazione d'ingresso e l'aggiornamento periodico del personale dei ruoli professionali indicati all'articolo 7;
f) definire i requisiti per l'assunzione e per la progressione di carriera nell'ambito dei Corpi di polizia locale;
g) definire i criteri di mobilità regionale per gli appartenenti ai Corpi di polizia locale;
h) prevedere forme di concertazione tra regione, province e comuni interessati per la definizione degli ambiti e delle tipologie di intervento nonché ulteriori forme di collaborazione;
i) istituire una unità organizzativa complessa posta alle dirette dipendenze del presidente della giunta regionale, che cura l'attuazione della legge regionale di cui al presente comma.
2. Le regioni assicurano
inoltre l'attivazione ed il funzionamento del numero telefonico di pronto
intervento per la polizia locale operante sull'intero territorio regionale
per 24 ore al giorno.
3. Le regioni istituiscono
un apposito capitolo di bilancio per gli oneri derivanti dalla costituzione
degli uffici e delle strutture necessarie per lo svolgimento omogeneo delle
funzioni di polizia locale.
Art. 3.
(Regolamenti dei Corpi di polizia locale).
1. I comuni, le città metropolitane e le province adottano i regolamenti dei Corpi di polizia locale costituiti ed organizzati sulla base di quanto previsto dalla legge regionale di cui all'articolo 2. I Corpi di polizia locale assumono le seguenti denominazioni:
a) Corpo di polizia municipale o comunale, per i Corpi istituiti nei comuni singoli o associati;
b) Corpo di polizia metropolitana, per i Corpi istituiti nelle città metropolitane;
c) Corpo di polizia provinciale, per i Corpi istituiti nelle province.
2. I regolamenti di cui al
comma 1 devono comunque prevedere l'istituzione ed il funzionamento del
servizio di polizia locale per la intera giornata. A tale fine i comuni
di ridotte dimensioni procedono, sulla base delle disposizioni della legge
regionale, alla gestione del servizio in forma associata ai sensi dell'articolo
33 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui
al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Art. 4.
(Funzioni dei sindaci
e dei presidenti delle province).
1. I sindaci ed i presidenti
delle province dispongono dei rispettivi Corpi di polizia locale definiti
ai sensi dell'articolo 3. Essi possono delegare all'assessore competente
per la sicurezza del territorio le funzioni relative alle attività
dei Corpi di polizia locale.
2. Gli indirizzi e gli obiettivi
assegnati ai Corpi di polizia locale ai sensi del comma 1 devono tenere
conto dei programmi di intervento previsti negli ambiti concertativi istituiti
dalla legge regionale sulla base della legislazione vigente.
3. Nell'ambito dei comitati
provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica e comunque sulla base
dei programmi di intervento definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 3,
i sindaci ed i presidenti delle province concorrono per il tramite dei
Corpi di polizia locale al mantenimento dell'ordine pubblico e della sicurezza.
Art. 5.
(Funzioni dei Corpi di polizia locale).
1. I Corpi di polizia locale svolgono le seguenti funzioni:
a) funzioni di polizia amministrativa locale per tutte le materie riservate alla competenza esclusiva o concorrente delle regioni, delle province e dei comuni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione;
b) funzioni di polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 55 del codice di procedura penale, nell'ambito del territorio regionale;
c) funzioni di pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 1 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.
2. Il personale appartenente ai Corpi di polizia locale, per poter esercitare le funzioni assegnate, deve:
a) avere il pieno godimento dei diritti civili e politici;
b) non aver subito condanna per delitto non colposo a pena detentiva superiore a tre anni;
c) non essere interdetto o destituito dai pubblici uffici;
d) non aver manifestato formalmente di essere contrario al porto o all'uso delle armi.
Art. 6.
(Armamento e veicoli di servizio).
1. Salvo quanto stabilito
dalla legge 8 luglio 1998, n. 230, e successive modificazioni, o per comprovata
inidoneità psichica o fisica, il personale dei Corpi di polizia
locale è autorizzato a portare anche fuori servizio le armi di cui
è dotato in base alle disposizioni previste dalla legge regionale
e solo in servizio altri mezzi di difesa.
2. Le regioni, con propri
regolamenti, provvedono ad allestire poligoni di tiro e ad istituire corsi
di addestramento all'uso delle armi per il personale appartenente ai Corpi
di polizia locale con cadenza periodica obbligatoria, provvedendo altresì
alla disponibilità di armerie, nonché all'istituzione e al
funzionamento di laboratori tecnici per la revisione e la riparazione delle
armi in dotazione.
3. Ai veicoli, ai natanti
e agli eventuali velivoli in dotazione ai Corpi di polizia locale, in ragione
della pubblica utilità del loro impiego in servizio d'istituto,
sono rilasciate speciali targhe d'immatricolazione, codici o loghi distintivi
da parte delle competenti amministrazioni. I predetti mezzi devono essere
condotti da personale appartenente ai Corpi di polizia locale in possesso
di specifico documento abilitativo conforme alle leggi vigenti.
Art. 7.
(Ordinamento e qualifiche degli appartenenti ai Corpi di
polizia locale).
1. I Corpi di polizia locale
si articolano nei ruoli professionali di cui alla tabella A allegata alla
presente legge, cui corrispondono le qualifiche indicate nella medesima
tabella.
2. I comuni, le città
metropolitane e le province, sulla base della legge regionale, provvedono
alla determinazione delle dotazioni organiche dei Corpi di polizia locale,
suddivise nei ruoli di cui alla tabella A allegata alla presente legge.
3. Al ruolo di comandante
può accedere solo personale in possesso almeno del diploma di laurea
triennale e proveniente dai ruoli interni dei Corpi di polizia locale istituiti
nell'ambito della regione.
4. Nell'ambito del medesimo
Corpo di polizia locale ed in relazione all'istituzione di presìdi
territoriali, circoscrizionali o municipali o altrimenti definiti dalla
legge regionale che caratterizzano l'ente di riferimento, possono essere
previste più figure con il ruolo di comandante. In tale caso la
figura apicale designata dal sindaco o dal presidente della provincia assume
il ruolo di comandante del Corpo ed esercita funzione sovraordinata rispetto
agli altri comandanti.
5. Sulla base di specifiche
disposizioni della legge regionale, i Corpi di polizia locale di minore
dimensione possono assegnare la funzione di comando territoriale definito
ai sensi del comma 4 a personale appartenente al ruolo di funzionario.
6. L'assunzione in servizio
nei ruoli di cui al presente articolo deve essere comunque preceduta da
apposito modulo formativo definito dalla legge regionale.
Art. 8.
(Rapporti con l'autorità giudiziaria).
1. Ferme restando le competenze
di carattere generale, ai fini degli adempimenti derivanti dal decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e successive modificazioni, i Corpi
di polizia locale svolgono in via esclusiva le attività di polizia
giudiziaria e di pubblica sicurezza relativamente alle competenze devolute
al giudice di pace.
2. I Corpi di polizia locale
partecipano inoltre alla costituzione dei nuclei di polizia giudiziaria
operanti presso le procure della Repubblica presso il tribunale.
3. Ai fini di cui al comma
2 i comuni, le città metropolitane e le province assegnano uno specifico
organico contraddistinto nei ruoli e nelle funzioni da espletare presso
gli uffici giudiziari di cui al medesimo comma 2, sulla base di specifiche
intese in ambito locale.
Art. 9.
(Stato giuridico degli appartenenti
ai Corpi di polizia locale).
1. Ferme restando le proprie
attribuzioni, i Corpi di polizia locale fanno parte delle Forze di polizia
di cui all'articolo 16 della legge 1^ aprile 1981, n. 121. Il relativo
personale riveste lo stato giuridico di cui all'articolo 3, comma 1, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Il contratto collettivo
nazionale di lavoro per il personale dei Corpi di polizia locale è
stipulato dalle organizzazioni sindacali del medesimo personale aventi
un numero di associati non inferiore al 5 per cento delle deleghe complessive
della stessa categoria e dai rappresentanti delle regioni e delle autonomie
locali.
3. Agli appartenenti ai
Corpi di polizia locale è riconosciuta una indennità pensionabile
legata al possesso delle qualifiche di cui all'articolo 6, in misura pari
alla corrispondente indennità di pubblica sicurezza di cui alla
legge 1^ aprile 1981, n. 121.
4. In materia previdenziale
ed assistenziale nonché per tutto ciò che concerne i benefìci
derivanti da leggi speciali a favore di vittime del terrorismo e della
criminalità organizzata si applicano agli appartenenti dei Corpi
di polizia locale le medesime disposizioni applicabili alle altre Forze
di polizia.
Art. 10.
(Disposizioni transitorie).
1. Entro un anno dalla data
di entrata in vigore delle presente legge le regioni provvedono all'emanazione
della legge regionale di cui all'articolo 2.
2. Entro tre anni dalla
data di entrata in vigore della presente legge i corpi o servizi che svolgono
funzioni di polizia locale devono essere trasformati o riorganizzati sulla
base delle disposizioni della presente legge e della legge regionale. A
tale scopo gli enti interessati, d'intesa con la regione, provvedono ad
assumere le opportune iniziative.
3. In caso di inadempienza
da parte degli enti locali interessati, la regione esercita il potere sostitutivo
previsto dalla vigente legislazione.
Art. 11.
(Modifiche alla normativa vigente).
1. Al comma 1 dell'articolo
3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 dopo le parole: "le Forze
di polizia di Stato," sono inserite le seguenti: "i Corpi di polizia locale,".
2. Al secondo comma dell'articolo
16 della legge 1^ aprile 1981, n. 121, sono aggiunte, in fine, le parole:
"nonché i Corpi di polizia locale".
3. Al comma 1, lettera b),
dell'articolo 57 del codice di procedura penale le parole: "e del Corpo
forestale dello Stato" sono sostituite dalle seguenti: ", del Corpo forestale
dello Stato e dei Corpi di polizia locale".
4. Al comma 2, lettera b),
dell'articolo 57 del codice di procedura penale le parole: "le guardie
delle province e dei comuni quando sono in servizio" sono sostituite dalle
seguenti: "gli agenti dei Corpi di polizia locale".
5. Al comma 2 dell'articolo
109 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole: "lettera
d),"
sono inserite le seguenti: "ad eccezione degli organici dei Corpi di polizia
locale".
Ruolo Qualifica
Agente Agente di polizia giudiziaria e di
pubblica sicurezza
Istruttore Ufficiale di polizia giudiziaria ed
agente di pubblica sicurezza
Coordinatore Ufficiale di polizia giudiziaria ed
agente di pubblica sicurezza
Funzionario Ufficiale di polizia giudiziaria ed
agente di pubblica sicurezza
Comandante Ufficiale di polizia giudiziaria ed
agente di pubblica sicurezza