PROGETTO DI LEGGE - N. 971
Art. 1.
(Corpo di polizia penitenziaria).
1. Il Corpo di polizia penitenziaria
è un organismo civile ed ha ordinamento, organizzazione e disciplina
rispondenti ai compiti istituzionali ad esso demandati.
2. Il Corpo di polizia penitenziaria
dipende dal Ministro della giustizia ed è inserito nel Dipartimento
dell'Amministrazione penitenziaria.
3. Il Corpo di polizia penitenziaria
fa parte delle Forze di polizia con pari doveri, con pari diritti, con
pari dignità e con pari valenza, tenuto conto del proprio ordinamento.
Art. 2.
(Compiti istituzionali).
1. Il Corpo di polizia penitenziaria
ha il compito di assicurare l'esecuzione dei provvedimenti restrittivi
della libertà personale, garantisce l'ordine all'interno degli istituti
penitenziari e la sicurezza interna ed esterna delle strutture penitenziarie
e di quelle proprie, svolge attività di controllo del territorio,
espleta il servizio di traduzione dei detenuti e degli internati ed il
servizio di piantonamento dei detenuti e degli internati ricoverati in
luoghi esterni di cura, svolge funzioni di polizia giudiziaria ed espleta
servizi tecnici.
2. Il personale del Corpo
di polizia penitenziaria partecipa alla attività di osservazione
e di trattamento rieducativo dei detenuti e degli internati.
3. Fatto salvo l'impiego
ai sensi dell'articolo 16, commi secondo e terzo, dell'articolo 17 della
legge 1^ aprile 1981, n. 121, gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria
non possono essere impiegati in compiti diversi da quelli di cui ai commi
1 e 2 del presente articolo o da quelli ad essi direttamente connessi.
Art. 3.
(Organi, strutture e servizi del Corpo
di polizia penitenziaria).
1. Il Corpo di polizia penitenziaria è articolato nei seguenti organi:
a) Ufficio centrale del Corpo di polizia penitenziaria;
b) Consiglio centrale del Corpo di polizia penitenziaria;
c) Servizio ispettivo del Corpo di polizia penitenziaria;
d) Nucleo centrale di polizia giudiziaria;
e) uffici regionali del Corpo di polizia penitenziaria;
f) reparti di polizia penitenziaria;
g) consiglio locale del Corpo di polizia penitenziaria.
2. Il Corpo di polizia penitenziaria dispone delle seguenti strutture:
a) centri di reclutamento;
b) scuole ed istituti di istruzione;
c) magazzini per il vestiario, per l'equipaggiamento e per il casermaggio;
d) poligoni fissi e mobili per l'addestramento al tiro, armerie e depositi di munizioni.
3. Per l'espletamento dei
compiti di cui all'articolo 2 il Corpo di polizia penitenziaria dispone
di un servizio navale, di un servizio di trasporto terrestre, di un servizio
delle trasmissioni, di un servizio informatico e di un servizio merceologico.
4. Il Corpo di polizia penitenziaria
può svolgere attività sportiva a livello nazionale ed internazionale.
5. Il Corpo di polizia penitenziaria
ha una propria banda musicale.
6. Le strutture, l'attività
sportiva e la banda musicale di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 sono organizzate
secondo le modalità di cui al regolamento di servizio e sono dirette
secondo le disposizioni del Ministro della giustizia.
Art. 4.
(Rappresentanza presso i comitati).
1. Il direttore generale
dell'Amministrazione penitenziaria fa parte del Comitato nazionale dell'ordine
e della sicurezza pubblica di cui all'articolo 18 della legge 1^ aprile
1981, n. 121. Alle riunioni di detto Comitato è chiamato ad intervenire
anche il Capo del Corpo di polizia penitenziaria.
2. Il capo dell'ufficio
regionale del Corpo di polizia penitenziaria e il provveditore regionale
dell'Amministrazione penitenziaria fanno parte del comitato provinciale
per l'ordine e la sicurezza pubblica di cui all'articolo 20 della legge
1^ aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni.
Art. 5.
(Comitato nazionale per gli affari
penitenziari).
1. Presso il Dipartimento
dell'Amministrazione penitenziaria è istituito il Comitato nazionale
per gli affari penitenziari quale organo di consulenza del Ministro della
giustizia per l'esercizio delle sue attribuzioni di alta direzione e di
coordinamento della attività del Dipartimento dell'Amministrazione
penitenziaria e del Corpo di polizia penitenziaria.
2. Il Comitato di cui al
comma 1 è presieduto dal Ministro della giustizia o da un sottosegretario
di Stato delegato ed è composto dal Direttore generale dell'Amministrazione
penitenziaria, dal Capo del Corpo di polizia penitenziaria, dal direttore
dell'Ufficio del personale dell'Amministrazione penitenziaria, dal direttore
dell'Ufficio dei detenuti, dal direttore dell'Ufficio della giustizia minorile,
da un provveditore regionale dell'Amministrazione penitenziaria, da un
rappresentante del servizio sociale, da un rappresentante degli educatori
e da un rappresentante dei medici penitenziari.
3. Il Ministro della giustizia,
in relazione alle materie all'esame, può convocare alle sedute del
Comitato di cui al comma 1 altri appartenenti alla Amministrazione penitenziaria
o ad altre amministrazioni la cui presenza ritenga opportuna. Un funzionario
di qualifica direttiva espleta le funzioni di segretario.
4. Il Comitato di cui al
comma 1 si esprime:
a) sulle questioni di carattere generale riguardanti l'Amministrazione penitenziaria e il Corpo di polizia penitenziaria;
b) sulle proposte di nomina a livello centrale, intermedio e periferico;
c) sulla pianificazione finanziaria relativa alla Amministrazione penitenziaria ed al Corpo di polizia penitenziaria;
d) su interventi di carattere straordinario;
e) sulle linee generali concernenti l'istruzione, l'addestramento,
la formazione e la specializzazione del personale dell'Amministrazione
penitenziaria e del Corpo di polizia penitenziaria.
Art. 6.
(Funzioni di polizia giudiziaria).
1. Le funzioni di polizia giudiziaria
espletate dal personale del Corpo di polizia penitenziaria sono svolte
alla dipendenza e sotto la direzione dell'autorità giudiziaria,
in conformità a quanto stabilito dal codice di procedura penale
su questioni attinenti al sistema penitenziario ovvero in concorso con
altre Forze di polizia.
2. Al fine di cui al comma
1 il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e l'Ufficio centrale
del Corpo di polizia penitenziaria, in base alle direttive impartite dal
Ministro della giustizia, istituiscono e organizzano nuclei di polizia
giudiziaria costituiti da personale del Corpo di polizia penitenziaria,
di cui uno presso il suddetto Ufficio.
Art. 7.
(Controllo del territorio)
1. Il Ministro della giustizia,
di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e
delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti, definisce le modalità
delle attività di controllo del territorio da parte del Corpo di
polizia penitenziaria.
2. Il controllo di cui al
comma 1 è, comunque, esercitato dal Corpo di polizia penitenziaria
nell'espletamento dei propri servizi istituzionali esterni.
Art. 8.
(Ufficio centrale - Capo del Corpo).
1. Presso il Dipartimento
dell'Amministrazione penitenziaria è istituito l'Ufficio centrale
del Corpo di polizia penitenziaria, di seguito denominato "Ufficio",
2. L'Ufficio ha competenza
su tutte le materie attinenti al Corpo di polizia penitenziaria e ne cura
la gestione.
3. All'Ufficio è
preposto un dirigente generale nominato dal Consiglio dei ministri su proposta
del Ministro della giustizia, il quale riveste la carica di Direttore dell'Ufficio
e di Capo del Corpo di polizia penitenziaria.
4. Il Capo del Corpo di
polizia penitenziaria attua gli indirizzi generali indicati dal Ministro
della giustizia e dirige, coordina e controlla tutte le attività
di pertinenza dell'Ufficio.
5. All'Ufficio è
assegnato un dirigente nominato dal Ministro della giustizia su proposta
del Capo del Corpo di polizia penitenziaria, il quale riveste la carica
di vicario del Capo del Corpo.
6. L'Ufficio è organizzato
secondo le direttive impartite dal Ministro della giustizia anche in relazione
alla consistenza numerica del personale da adibirvi in ragione delle qualifiche
e della professionalità possedute ed accertate.
7. L'Ufficio svolge la sua
attività in coordinamento con gli uffici dell'Amministrazione penitenziaria,
tenuto conto dell'indirizzo e delle richieste definiti dal Direttore generale
dell'Amministrazione penitenziaria.
8. I Ministri competenti
sono autorizzati a distaccare all'Ufficio personale idoneo ad essere preposto
al servizio navale, al servizio di trasporto terrestre, al servizio delle
trasmissioni, al servizio informatico e al servizio merceologico fino a
quando il Corpo di polizia penitenziaria non abbia provveduto alla formazione
di proprio personale.
Art. 9.
(Consiglio centrale)
1. Presso l'Ufficio è
istituito il Consiglio centrale del Corpo di polizia penitenziaria, di
seguito denominato "Consiglio".
2. Il Consiglio è
composto dal Capo del Corpo di polizia penitenziaria, che lo presiede,
dai capi delle divisioni dell'Ufficio e dai capi dei servizi centrali del
Corpo di polizia penitenziaria.
3. Il Capo del Corpo di
polizia penitenziaria affida ad un funzionario dell'Ufficio le funzioni
di segretario. Il Capo del Corpo di polizia penitenziaria in relazione
alle materie all'esame può invitare alle sedute del Consiglio altri
appartenenti al Corpo o all'Amministrazione penitenziaria la cui presenza
ritenga opportuna.
4. Il Consiglio esprime
pareri, anche con forza vincolante, su tutte le questioni attinenti al
Corpo di polizia penitenziaria che richiedano, per complessità o
per pluralità di riferimenti, una valutazione collegiale. Il Consiglio,
in particolare, propone le nomine dei capi degli uffici regionali e dei
capi dei reparti degli istituti penitenziari.
5. Le determinazioni del
Consiglio costituiscono presupposto formale delle determinazioni dell'Ufficio
sulle questioni di carattere generale.
Art. 10.
(Servizio ispettivo)
1. Presso l'Ufficio è
istituito il Servizio ispettivo del Corpo di polizia penitenziaria, di
seguito denominato "Servizio ispettivo".
2. Il Servizio ispettivo
svolge funzioni di controllo, di ispezione e di inchiesta sui servizi e
sul personale del Corpo di polizia penitenziaria.
3. Il Servizio ispettivo
è diretto da un dirigente nominato dal Ministro della giustizia,
il quale, per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 2, si avvale
dell'intervento del personale indicato dal Consiglio, ovvero, in caso di
necessità ed urgenza, direttamente dal Capo del Corpo di polizia
penitenziaria.
Art. 11.
(Uffici regionali).
1. Presso ciascuna regione
è istituito l'ufficio regionale del Corpo di polizia penitenziaria,
di seguito denominato "ufficio regionale".
2. L'ufficio regionale dipende
dall'Ufficio e ha competenza su tutte le materie attinenti al Corpo di
polizia penitenziaria nella regione.
3. All'ufficio regionale
è preposto un dirigente nominato dal Ministro della giustizia, il
quale assume la carica di capo dell'ufficio regionale.
4. All'ufficio regionale
è assegnato un appartenente al ruolo direttivo nominato dal Capo
del Corpo di polizia penitenziaria, il quale assume la carica di vicario
del capo dell'ufficio regionale.
5. L'ufficio regionale è
organizzato secondo le direttive impartite dal Capo del Corpo di polizia
penitenziaria anche riguardo alla consistenza numerica del personale da
adibirvi in ragione della qualifica e della professionalità possedute
ed accertate.
6. L'ufficio regionale mantiene
rapporti funzionali con l'ufficio del provveditore regionale corrispondente.
Art. 12.
(Reparti).
1. Presso ogni istituto penitenziario
e presso ogni sede del Corpo di polizia penitenziaria che ne abbiano necessità
per ragioni operative sono costituiti i reparti.
2. I reparti sono costituiti
da personale del Corpo di polizia penitenziaria.
3. I reparti svolgono i
compiti istituzionali di cui all'articolo 2 secondo le modalità
stabilite dal regolamento di servizio.
4. Ad ogni reparto è
preposto un appartenente al Corpo di polizia penitenziaria della carriera
dirigenziale o della carriera direttiva nominato dal Ministro della giustizia.
5. Le sedi dirigenziali
e quelle direttive dei reparti sono identificate dal Ministro della giustizia.
In via eccezionale e per comprovate esigenze, al reparto può essere
preposto in via provvisoria personale appartenente al ruolo degli ispettori.
6. Per particolari esigenze
operative possono essere costituiti reparti mobili di pronto intervento
nelle sedi e secondo le necessità stabilite di volta in volta dal
Ministro della giustizia, sentito il Capo del Corpo di polizia penitenziaria.
7. Il Capo del Corpo di
polizia penitenziaria nomina il vicario del capo del reparto.
8. Ciascun reparto è
organizzato secondo le direttive del capo del reparto, sentito il consiglio
locale anche riguardo alla nomina del personale da preporre ai vari settori.
9. Il reparto dipende dal
capo del reparto, il quale ne cura la gestione tecnica, operativa e disciplinare,
secondo le modalità stabilite dal regolamento di servizio.
10. Il reparto si attiene
alle formali richieste di servizio avanzate al direttore dell'istituto
penitenziario. A tale riguardo il direttore dell'istituto impartisce direttive
generali o particolari, dichiara l'emergenza e mantiene prerogative di
controllo.
11. Il capo del reparto
concerta con il direttore dell'istituto le modalità atte a consentire
il migliore impiego del personale in relazione alle finalità di
servizio perseguite.
Art. 13.
(Consiglio locale).
1. Presso ciascun istituto
penitenziario e presso ciascuna sede del Corpo di polizia penitenziaria
ove sono costituiti reparti è istituito il consiglio locale.
2. Il consiglio locale è
un organo collegiale che esprime pareri, anche con forza vincolante, su
tutte le questioni attinenti alla gestione, all'organizzazione, all'operatività,
alla sicurezza ed alla disciplina dei reparti della sede locale del Corpo
di polizia penitenziaria.
3. Il consiglio locale è
composto dal direttore dell'istituto penitenziario, dal capo del reparto
e da un numero di appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria, con funzioni
di capi di settore del reparto, proporzionale alla consistenza dei reparti
stessi e comunque non superiore a sette unità.
Art. 14.
(Sale operative e servizio delle traduzioni).
1. Presso l'Ufficio è
istituita una sala operativa che è organizzata secondo le direttive
impartite dal Ministro della giustizia, sentiti il Direttore generale dell'Amministrazione
penitenziaria ed il Capo del Corpo di polizia penitenziaria. La sala operativa
mantiene il collegamento con le sale operative delle altre Forze di polizia.
2. Per l'espletamento dei
servizi di istituto esterni è istituito un servizio di collegamento
ricetrasmittente su tutto il territorio nazionale e su tutti i mezzi di
trasporto del Corpo di polizia penitenziaria. Il servizio è organizzato
secondo le modalità stabilite dal Ministro della giustizia, di concerto
con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno, della difesa
e delle infrastrutture e dei trasporti.
3. Fino alla completa autonomia
funzionale del servizio di cui al comma 2 sono autorizzate convenzioni
per l'utilizzazione di reti ricetrasmittenti di altre Forze di polizia.
Art. 15.
(Servizio informatico).
1. Il Corpo di polizia penitenziaria
dispone di un servizio informatico e di una banca dati.
2. Il servizio informatico
è organizzato secondo le direttive del Ministro della giustizia.
3. Al servizio informatico
è preposto un dirigente del Corpo di polizia penitenziaria.
4. La banca dati del Corpo
di polizia penitenziaria è collegata costantemente con la sala operativa
di cui all'articolo 14 e con le banche dati delle altre Forze di polizia,
secondo criteri stabiliti di concerto tra i Ministri della giustizia, dell'interno,
della difesa e dell'economia e delle finanze.
Art. 16.
(Trasporto aereo).
1. Il Ministro della giustizia
è autorizzato a stipulare convenzioni per la utilizzazione da parte
del Corpo di polizia penitenziaria di mezzi aerei di pronto intervento
sul territorio nazionale.
2. Le convenzioni di cui
al comma 1 sono stipulate, quando possibile, con le altre Forze di polizia.
Art. 17.
(Attività sportiva).
1. L'attività sportiva
del Corpo di polizia penitenziaria ha carattere individuale o collettivo
e può essere svolta in competizioni nazionali o internazionali di
qualsiasi livello.
2. L'espletamento dell'attività
sportiva in rappresentanza del Corpo di polizia penitenziaria deve essere
autorizzato.
3. Il Ministro della giustizia,
sentito il Capo del Corpo di polizia penitenziaria, determina le discipline
sportive praticabili dal personale in rappresentanza del Corpo di polizia
penitenziaria e ne indica i criteri organizzativi.
4. Per la preparazione fisica
e tecnica delle rappresentative di cui al comma 2 il Corpo di polizia penitenziaria
si può avvalere di professionisti esterni.
5. Il Ministro della giustizia
stipula apposite convenzioni con gli organi sportivi nazionali per la formazione
di tecnici istruttori appartenenti al personale del Corpo di polizia penitenziaria.
6. Le spese relative all'attività
complessiva di cui al presente articolo sono a carico del bilancio dello
Stato. Gli introiti derivanti dall'espletamento in pubblico delle attività
sportive afferiscono all'apposita unità previsionale di base dello
stato di previsione dell'entrata.
7. Nel bilancio dello Stato
è istituita una apposita unità previsionale di base per l'imputazione
delle spese relative all'espletamento dell'attività sportiva del
Corpo di polizia penitenziaria, nonché di quelle necessarie per
la manutenzione degli impianti sportivi.
8. Il personale del Corpo
di polizia penitenziaria che espleta attività sportiva ai sensi
dei commi 2 e 3 può essere impiegato, compatibilmente con gli orari
di addestramento, in attività connesse a quelle strettamente istituzionali.
Art. 18.
(Banda musicale).
1. La banda musicale è
un organismo rappresentativo del Corpo di polizia penitenziaria.
2. La banda musicale è
composta ed è diretta da appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria
e dipende dall'Ufficio, che ne stabilisce i criteri di organizzazione e
di operatività.
3. Il personale facente
parte della banda musicale deve essere idoneo alla funzione. A tale fine
per la preparazione musicale può essere fatto ricorso a professionisti
esterni.
4. Le spese relative alla
attività della banda musicale sono a carico del bilancio dello Stato,
previa istituzione di una apposita unità previsionale di base.
5. Il personale del Corpo
di polizia penitenziaria facente parte della banda musicale può
essere impiegato, compatibilmente con gli orari di prova e di esercitazione,
in attività connesse a quelle strettamente istituzionali.
Art. 19.
(Ruoli del personale)
1. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria è suddiviso nei seguenti ruoli, secondo l'ordine gerarchico:
a) ruolo dei dirigenti;
b) ruolo direttivo;
c) ruolo degli ispettori;
d) ruolo dei sovrintendenti;
e) ruolo degli agenti e degli assistenti;
f) ruolo ausiliario.
Art. 20.
(Doveri di subordinazione).
1. Gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria hanno doveri di subordinazione gerarchica nei confronti:
a) del Ministro della giustizia;
b) dei sottosegretari di Stato alla giustizia quando esercitano, per delega, le attribuzioni relative al Corpo di polizia penitenziaria;
c) del direttore dell'Ufficio;
d) del direttore dell'ufficio regionale;
e) dei superiori gerarchici.
2. Gli appartenenti al Corpo
di polizia penitenziaria hanno doveri di dipendenza funzionale nei confronti
delle autorità presso cui sono impiegati.
Art. 21.
(Ordinamento del personale).
1. Il ruolo dei dirigenti espleta le funzioni di:
a) vicario del direttore dell'Ufficio:
b) capo del Servizio ispettivo;
c) capo di divisione dell'Ufficio;
d) capo del servizio informatico e della banca dati del Corpo di polizia penitenziaria;
e) capo del servizio delle trasmissioni;
f) capo del servizio di trasporto terrestre;
g) capo del servizio navale;
h) capo dell'ufficio regionale;
i) direttore di scuola e di istituto di istruzione del Corpo di polizia penitenziaria;
l) capo di centro di reclutamento;
m) capo di reparto di istituto rilevante.
2. Il dirigente generale
direttore dell'Ufficio - Capo del Corpo di polizia penitenziaria non è
compreso nell'organico dei dirigenti.
3. Il ruolo direttivo espleta
le funzioni di:
a) capo di settore dell'Ufficio;
b) capo del servizio merceologico;
c) capo di magazzino;
d) vicario del capo dell'ufficio regionale;
e) capo di reparto di istituto, salvo quanto previsto dalla lettera
m) del comma 1 e dalla lettera
a) del comma 4;
f) direttore di poligono;
g) capo di settore di scuola e di istituto di istruzione;
h) capo di stazione navale;
i) direttore della banda musicale;
l) capo dei gruppi sportivi;
m) altre funzioni vicarie.
4. Il ruolo degli ispettori espleta le funzioni di:
a) capo di reparto di istituto meno rilevante;
b) capo di settore di istituto;
c) capo di servizio e di nucleo di istituto;
d) capo di nucleo di polizia giudiziaria;
e) comandante di unità navale;
f) altre funzioni vicarie.
5. Il ruolo dei sovrintendenti
espleta le funzioni vicarie di quelle previste per il ruolo degli ispettori,
funzioni di coordinamento e di guida di unità di personale e funzioni
di capo di armeria.
6. Si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b), numero 1), della legge
15 dicembre 1990, n. 395, in quanto compatibili con quelle di cui al presente
articolo.
7. Non possono essere conferite
funzioni amministrative di vertice presso l'Ufficio a personale del ruolo
dirigenziale e del ruolo direttivo che non sia in possesso delle specifiche
cognizioni giuridiche e tecniche sulla materia oggetto del conferimento
stesso.
8. L'attestato sulle cognizioni
di cui al comma 7 è rilasciato dall'Istituto superiore di polizia
penitenziaria, di cui all'articolo 24, nella osservanza dei criteri stabiliti
dal Ministro della giustizia.
Art. 22.
(Ruolo ausiliario).
1. Il ruolo ausiliario del
Corpo di polizia penitenziaria, istituito ai sensi della presente legge,
espleta funzioni esecutive, tecniche e logistiche presso ogni sede del
Corpo.
2. L'organico del ruolo
è stabilito in 3 mila unità.
3. Per la organizzazione
del ruolo ausiliario del Corpo di
polizia penitenziaria il Governo è
delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, un decreto legislativo, sulla base dei seguenti princìpi
e criteri direttivi:
a) individuazione delle specialità tecniche e logistiche del ruolo, segnatamente nei settori dell'armamento, della meccanica, anche navale, dell'informatica, delle caserme, dei magazzini, del vestiario, delle sale di convegno, dell'attività sportiva e di quant'altro necessario al sostegno operativo del Corpo di polizia penitenziaria:
b) fissazione della permanenza minima di dodici mesi nel ruolo, previsione della possibilità di trattenimento in servizio per un ulteriore biennio e previsione di una definitiva stabilizzazione;
c) conferma dell'utilità del periodo minimo di servizio prestato nel ruolo al soddisfacimento degli obblighi di leva;
d) attribuzione della competenza sulle domande di trattenimento e di stabilizzazione al Consiglio centrale del Corpo di polizia penitenziaria integrato dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale del Corpo di polizia penitenziaria, assicurando la parità con i componenti di ciascuna organizzazione, anche incrementando opportunamente il Consiglio stesso;
e) attribuzione al personale del ruolo ausiliario della qualifica di agente di polizia penitenziaria, di agente di pubblica sicurezza e di agente di polizia giudiziaria:
f) previsione del trattamento economico pari a quello in vigore per gli appartenenti alla eguale qualifica della Polizia di Stato e previsione di classi di stipendio periodiche fino al conseguimento del trattamento economico massimo previsto per il ruolo degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria;
g) esclusione di qualifiche nel ruolo fatta eccezione di quella iniziale;
h) previsione delle modalità di reclutamento a domanda, non consentendo la permanenza minima per l'espletamento del servizio nelle specialità tecniche;
i) previsione delle modalità di accesso al ruolo ordinario degli agenti e degli assistenti del Corpo di polizia penitenziaria mediante concorso riservato, con mantenimento della anzianità e delle posizioni economiche e giuridiche conseguite nel ruolo ausiliario;
l) previsione delle modalità di formazione e di istruzione tecnica del personale aspirante alla immissione nel ruolo ausiliario mediante la istituzione di appositi corsi differenziati a seconda delle specializzazioni;
m) previsione di un concorso riservato per la stabilizzazione nel ruolo.
4. L'arruolamento di cui
alla legge 7 giugno 1975, n. 198, e successive modificazioni, è
soppresso.
Art. 23.
(Ruolo direttivo).
1. Il 15 per cento dei posti
di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, è
riservato al personale inquadrato nel Corpo di polizia penitenziaria ai
sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera c), numero 6), della legge
15 dicembre 1990, n. 395.
Art. 24.
(Istituto superiore di polizia penitenziaria).
1. E' istituito l'Istituto
superiore di polizia penitenziaria, di seguito denominato "Istituto".
2. L'Istituto ha sede in
Roma ed opera per la formazione e l'aggiornamento dei ruoli direttivi e
dirigenziali del Corpo di polizia penitenziaria.
3. L'Istituto è organizzato
e ordinato secondo le direttive impartite dal Ministro della giustizia.
4. L'Istituto è diretto
da un dirigente nominato dal Ministro della giustizia. Il direttore dell'Istituto
dura in carica tre anni e può essere confermato per un biennio.
5. Il regolamento dell'Istituto
è predisposto dall'Ufficio ed è approvato dal Ministro della
giustizia, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università
e della ricerca.
Art. 25.
(Istruzione e formazione professionale).
1. L'istruzione e la formazione
professionale del personale del Corpo di polizia penitenziaria sono realizzate
mediante i corsi ordinari ed i corsi di aggiornamento tenuti presso le
scuole e l'Istituto. I corsi di aggiornamento sono istituiti soltanto in
ragione di specifiche esigenze.
2. Per l'istruzione e per
la formazione professionale del personale dei ruoli del Corpo di polizia
penitenziaria è costituito il corpo docente per il Corpo di polizia
penitenziaria.
3. Il corpo docente di cui
al comma 2 è composto da professori universitari, da professori
di scuola media superiore, da magistrati, da giuristi, da esperti del Corpo
di polizia penitenziaria, da medici, da psicologi, da appartenenti alle
Forze di polizia e da personale tecnico, in relazione alle necessità.
4. Il corpo docente è
costituito con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
5. Il corpo docente rimane
in carica per un biennio decorrente dalla data di costituzione.
6. Il Ministro della giustizia
suddivide il corpo docente in specifiche sezioni in relazione alle particolari
finalità didattiche.
7. Il corpo docente si riunisce
presso l'Istituto prima dell'inizio dell'attività didattica, e ogni
volta che sia ritenuto necessario per concordare e per stabilire un metodo
di insegnamento conforme alle esigenze ed omogeneo, segnatamente sulle
materie di carattere tecnico e professionale. Le riunioni sono presiedute
dal Ministro della giustizia o da un sottosegretario di Stato delegato.
8. Il corpo docente organizza
ed attiva il programma stabilito dalla commissione paritetica di cui all'articolo
16, comma 4, della legge 15 dicembre 1990, n. 395, e successive modificazioni,
secondo l'indirizzo generale indicato dal Comitato nazionale per gli affari
penitenziari. Della commissione paritetica fa parte il direttore dell'Ufficio.
9. Fermo quanto disposto
dall'articolo 16, comma 6, della legge 15 dicembre 1990, n. 395, i corsi
presso l'Istituto devono essere svolti seguendo programmi di livello universitario.
10. Le commissioni di esame
sono nominate dal Ministro della giustizia.
11. Il Ministro della giustizia
dispone affinché l'Amministrazione penitenziaria e l'Ufficio curino
la redazione di testi scolastici sulle materie tecniche e professionali
riguardanti l'attività istituzionale del Corpo di polizia penitenziaria
da utilizzare nell'insegnamento. I testi sono preliminarmente esaminati
dalla commissione paritetica di cui all'articolo 16, comma 4, della legge
15 dicembre 1990, n. 395, e successive modificazioni, e sono successivamente
approvati dal Ministro della giustizia, sentito il Comitato nazionale per
gli affari penitenziari, integrato da un rappresentante del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca.
12. I testi scolastici su
materie di cultura generale, giuridica e di carattere scientifico sono
indicati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca,
di concerto con il Ministro della giustizia.
13. I testi di cui ai commi
11 e 12 sono adottati dal Ministro della giustizia quali testi ufficiali
per l'istruzione, la formazione e l'aggiornamento del personale del Corpo
di polizia penitenziaria.
14. I testi di cui ai commi
11 e 12 sono concessi in dotazione gratuita al personale del Corpo di polizia
penitenziaria, ad eccezione del personale che partecipa ai corsi per l'accesso
ai ruoli direttivo e dirigenziale.
Art. 26.
(Norme di comportamento sindacale).
1. Il preavviso di cui al
comma 7 dell'articolo 19 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, deve essere
dato anche al capo del reparto del Corpo di polizia penitenziaria.
Art. 27.
(Ruolo di amministrazione).
1. E' istituito il ruolo
di amministrazione del Corpo di polizia penitenziaria.
2. Il ruolo di amministrazione
è impiegato in tutti gli affari di ufficio, amministrativi e contabili
relativi alle competenze fondamentali ed accessorie del personale del Corpo
di polizia penitenziaria e concorre, se formalmente richiestone, all'espletamento
dell'attività relativa agli analoghi affari penitenziari.
3. Il ruolo di amministrazione
dipende dall'Ufficio. Nell'esercizio dell'attività di competenza,
il personale del ruolo è assoggettato alla dipendenza funzionale
dalla autorità presso cui opera.
4. Il personale del ruolo
di amministrazione può essere impiegato in servizi istituzionali
soltanto in caso di comprovata e dichiarata emergenza.
5. L'organico del ruolo
di amministrazione è stabilito in 3.500 unità nelle seguenti
dotazioni di qualifica:
a) personale del ruolo degli ispettori: 358;
b)
personale del ruolo dei sovrintendenti: 352;
c) personale del ruolo degli agenti e assistenti: 2.790.
6. Il direttore generale
dell'Amministrazione penitenziaria e il direttore dell'Ufficio stabiliscono,
di concerto, l'organico centrale e periferico del ruolo di amministrazione.
7. Il ruolo di amministrazione
è costituito da personale del ruolo degli ispettori, dei sovrintendenti
e degli agenti ed assistenti del Corpo di polizia penitenziaria.
8. L'accesso al ruolo di
amministrazione avviene a domanda, previo superamento di un apposito corso
di formazione organizzato dal Ministro della giustizia, di concerto con
i Ministri dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica. Il
Ministro della giustizia stabilisce le categorie di titoli preferenziali
per l'ammissione al corso.
9. Il personale idoneo è
iscritto e inquadrato nel ruolo di amministrazione secondo l'ordine di
anzianità del ruolo di provenienza ed il servizio prestato in tale
ruolo è utile a tutti gli effetti.
10. Compatibilmente con
le comprovate esigenze di servizio e con la disponibilità dei posti
nei singoli organici, per il personale del ruolo di amministrazione è
agevolata la scelta della sede di servizio.
11. Il ruolo di amministrazione
è istituito entro tre anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
Art. 28.
(Ruolo ad esaurimento).
1. Il personale del ruolo
ad esaurimento di cui all'articolo 25 della legge 15 dicembre 1990, n.
395, fa parte del Corpo di polizia penitenziaria.
2. La collocazione nel ruolo
ad esaurimento di cui all'articolo 25 della legge 15 dicembre 1990, n.
395, è mantenuta in vigore ed è distinta nel ruolo ad esaurimento
dei dirigenti e nel ruolo ad esaurimento del personale direttivo del Corpo
di polizia penitenziaria. Il personale iscrittovi non è compreso
nel ruolo direttivo di cui all'articolo 23 della presente legge.
3. Il personale dei ruoli
ad esaurimento assume le funzioni e gli obblighi dei dirigenti e del personale
direttivo del Corpo di polizia penitenziaria.
4. La corrispondenza fra
grado militare rivestito dal personale del ruolo ad esaurimento di cui
all'articolo 25 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, e le qualifiche del
Corpo di polizia penitenziaria da assumere è stabilita dalla tabella
allegata alla legge 1^ aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni.
5. La progressione di carriera
nei ruoli ad esaurimento di cui al presente articolo ha luogo separatamente
da quella analoga dei ruoli ordinari e speciali, secondo la stessa procedura.
Art. 29.
(Copertura dei posti dirigenziali e direttivi).
1. Fino alla completa copertura
dei posti previsti nel ruolo dirigenziale e nel ruolo direttivo ordinario
del Corpo di polizia penitenziaria, le funzioni dirigenziali e direttive
di cui all'articolo 21 possono essere affidate a personale idoneo dei corrispondenti
ruoli dell'Amministrazione penitenziaria, fermo l'impiego del personale
di cui all'articolo 28; i reparti rimangono provvisoriamente affidati al
ruolo degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria.
2. Il direttore generale
dell'Amministrazione penitenziaria, su richiesta del direttore dell'Ufficio,
provvede agli adempimenti formali previsti dal comma 1.
3. Alle disposizioni di
cui agli articoli 8 e 11 è data attuazione entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 30.
(Disciplina).
1. Il Governo è delegato
ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, un decreto legislativoin materia di disciplina del Corpo di polizia
penitenziaria conforme alle disposizioni della presente legge. A decorrere
dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al presente
comma, è abrogato il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449.
2. Per il periodo intercorrente
dalla data di costituzione formale degli uffici di cui agli articoli 8
e 11 della presente legge alla data di entrata in vigore del decreto legislativo
di cui al comma 1 del presente articolo, il Ministro della giustizia identifica
le autorità del Corpo di polizia penitenziaria sostitutive di quelle
indicate nel decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449, ovvero avoca
temporaneamente a sé il potere di cui all'articolo 13 del citato
decreto legislativo n. 449 del 1992.
Art. 31.
(Beni - Commissioni).
1. I capitolati tecnici di
beni e servizi del personale del Corpo di polizia penitenziaria sono redatti
a cura di commissioni composte da esperti del Corpo di polizia penitenziaria,
della Amministrazione penitenziaria e delle Forze di polizia di cui all'articolo
16 della legge 1^ aprile 1981, n. 121, e sono approvati dal Ministro della
giustizia.
2. Le commissioni di cui
al comma 1 sono nominate dal Ministro della giustizia, sentiti i Ministri
interessati.
3. Il Ministro della giustizia
stabilisce la composizione delle commissioni di collaudo dei beni del Corpo
di polizia penitenziaria anche inserendo personale tecnico di altre Forze
di polizia reso disponibile dai Ministri interessati.
Art. 32.
(Abrogazioni).
1. Sono abrogate le disposizioni
della legge 15 dicembre 1990, n. 395, e successive modificazioni, incompatibili
con quelle della presente legge.