Onorevoli Colleghi! - La
presente proposta di legge affronta una complessiva riforma della legge
quadro sull'ordinamento della polizia municipale (legge n. 65 del 1986),
al fine di riorganizzare le funzioni di polizia locale, conformemente,
all'articolo 117 della Costituzione. Essa pertanto, tenendo pienamente
conto delle competenze regionali in materia di polizia locale, si pone
nell'ottica di introdurre una normativa quadro, lasciando alla legislazione
regionale la definizione degli aspetti fondamentali per la creazione di
una organizzazione funzionale ed omogenea dei Corpi in questione. A fronte
di una domanda sociale sempre più rivolta alla esigenza di sicurezza
delle città, la stessa mira a garantire una soglia minima di sicurezza,
attraverso idonei programmi di intervento, capaci di prevenire e reprimere
i reati, proteggere la sicurezza e la incolumità pubbliche, assicurare
una pacifica convivenza tra i cittadini. Non a caso, la richiesta pressante
della collettività è di poter vivere le proprie città
con sufficiente serenità.
Nell'ambito della stessa
proposta di legge, non passa in secondo piano l'esigenza di riorganizzare
l'assetto attuale della categoria in esame, dal momento che non sono state,
sin d'ora, prese in dovuta considerazione le particolari funzioni svolte
dai corpi di polizia locale che, di fatto, non divergono da quelle delle
altre forze di polizia. In tale modo, la proposta in questione mira a rivalutare
il ruolo e le funzioni delle forze locali, partendo sia dal riconoscimento
di uno Stato giuridico degli appartenenti alla categoria in esame, sia
dall'esigenza di assicurare la creazione di scuole regionali di formazione,
nonché un personale competente e qualificato.
Infine, proprio sulla base
di questo riconosciuto e rivalutato allineamento tra la polizia locale
e le altre Forze dell'ordine, la presente proposta non tralascia l'esigenza
di garantire che tale allineamento si concretizzi, prevedendo per le polizie
locali un sistema previdenziale identico a quello previsto per le altre
Forse di polizia. Essa punta, inoltre, ad evidenziare come la principale
conseguenza di questo allineamento funzionale ed organizzativo determini
necessariamente un superamento della normativa contrattuale vigente, determinando
con ciò la necessità di una nuova disciplina contrattualistica
in materia, ovvero un contratto separato, rispetto a quanto deciso per
il restante personale degli enti locali e delle regioni. Di fronte a questa
ulteriore, ma non meno importante esigenza, l'articolo 9 della presente
proposta, risulta ampiamente esaustivo, prevedendo la stipulazione di un
contratto collettivo nazionale di lavoro che assuma valenza pubblicistica
e la cui stipula sia lasciata alle organizzazioni sindacali rappresentative
dei corpi di polizia locale. Lo stesso articolo punta inoltre, a garantire
un'indennità pensionabile eguale alla corrispondente indennità
di pubblica sicurezza riconosciuta dalla legge n. 121 del 1981.
Sulla base di quanto detto,
nella presente proposta di legge la finalità principale rimane pertanto
legata all'inserimento della polizia locale nell'ordinamento di cui alla
legge n. 121 del 1981, in modo da attuare l'equiparazione normativa prima
prospettata.
L'articolo 1 della presente
proposta di legge, dopo aver riconosciuto la competenza regionale in materia
di organizzazione delle funzioni di polizia locale, prevede che le regioni
conferiscano la titolarità, nell'esercizio delle suddette attività,
ai comuni, alle aree metropolitane ed alle province. Esse istituiranno
pertanto i corpi di polizia locale. Ovviamente, con la presente proposta
si garantirà che tutte le regioni, nell'attuazione di questo compito
organizzativo, delineato nella specie dall'articolo 2 assicurino un quadro
omogeneo su tutto il territorio nazionale, in modo da garantire l'attuazione
di programmi di intervento equivalenti in ogni regione. Non a caso lo stesso
articolo 2 richiede che: la legislazione regionale attuativa preveda norme
generali per l'istituzione e l'organizzazione del servizio sull'intero
territorio regionale, tali da assicurare lo svolgimento delle suddette
attività con continuità, per 24 ore al giorno; che vengano
definiti i regolamenti sull'armamento, in modo da disciplinare il regime
delle armi e degli altri mezzi di difesa, nonché l'allestimento
dei corsi di addestramento del personale di polizia locale all'uso delle
armi.
Come appare evidente, questa
impronta organizzativa risponde pienamente alle esigenze della collettività
che, a fronte di una espressa richiesta di aumento della presenza delle
Forze dell'ordine, soprattutto livello di quartieri e circoscrizioni, può
trovare in questi corpi di polizia locale quel "poliziotto di quartiere"
capace di garantire una sicurezza adeguata, soprattutto nei quartieri di
periferia. Appare allora evidente come questa figura, garantita dal nuovo
assetto organizzativo della polizia locale, non potrà che accrescere
il sistema di sicurezza nazionale già garantito dalle Forze dell'ordine.
Tuttavia inserire la polizia locale nella disciplina normativa delineata
dalla legge n. 121 del 1981, allinearla e coordinarla con la disciplina
delle Forze di polizia non potrà che rispondere appieno alle esigenze
di sicurezza, incolumità e pacifica convivenza avanzate dal cittadino.
La piena attuazione del
suddetto allineamento tra le Forze in questione solleva inevitabilmente
la necessità che i Corpi di polizia locale abbiano una adeguata
preparazione e specifiche competenze. Anche di fronte a tale esigenza la
presente proposta di legge risponde in maniera adeguata, introducendo tra
i princìpi generali per la riorganizzazione dei Corpi di polizia
locale, l'invito alle regioni ad istituire speciali scuole regionali, insieme
alla definizione di parametri d'accesso per l'assunzione e la carriera
interna ed ai criteri di mobilità regionale. In tale modo verranno
assicurati una formazione d'ingresso ed un aggiornamento periodico degli
appartenenti a tali Corpi.
La presente proposta, definendo
una disciplina di principio che le legislazioni regionali dovranno attuare,
permetterà, in definitiva, che si realizzino modalità ed
atteggiamenti omogenei ad opera di tutte le legislazioni regionali, di
modo che la dislocazione delle competenze di questi corpi avvenga in maniera
uniforme su tutto il territorio. Questo permetterà che il cittadino
di Roma o di Milano non si senta più o meno garantito rispetto al
cittadino di Bari o di Napoli, né tanto meno, che le polizie locali
di una regione possano presentare qualifiche, formazione o competenze diverse
rispetto a quelle di corpi di polizia locale di altre regioni.
Per i motivi di cui sopra,
si chiede pertanto una rapida approvazione della presente proposta di legge.