XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2393



PROPOSTA DI LEGGE


Capo I

DIRITTO ALLA SICUREZZA E ATTIVITA'
PER GARANTIRNE L'ESERCIZIO


Art. 1.

(Princìpi generali).

        1. Ogni persona ha diritto di vivere senza subire o senza avere il timore di subire offese alla propria incolumità fisica, alle attività che legittimamente svolge e ai beni che legittimamente possiede.
        2. Le attività volte a garantire l'esercizio del diritto di cui al comma 1, la salvaguardia dell'ordine pubblico, l'incolumità delle persone e la tutela della proprietà, sono di competenza dello Stato che le svolge, tramite le autorità di pubblica sicurezza, in modo imparziale a favore di tutte le persone fisiche e giuridiche presenti sul territorio nazionale.
        3. Ogni cittadino ha diritto alla protezione da parte dello Stato, ed ha, altresì, il dovere di non agevolare il compimento di reati, diretti contro se stesso o contro tutti, con comportamenti attivi od omissivi.
        4. Le persone fisiche e giuridiche che per circostanze inerenti la propria personalità o per l'attività svolta sono maggiormente soggette al rischio o al timore di subire offese hanno il dovere di porre in atto concrete misure volte a prevenire e a contrastare il compimento di ogni offesa, nei termini, con gli strumenti e i controlli previsti dalla presente legge e dal relativo regolamento di attuazione di cui all'articolo 11.
 

Art. 2.

(Attività di prevenzione e di contrasto).

        1. Le attività di prevenzione e di contrasto dei crimini contro la persona e contro la proprietà svolte mediante l'impiego di personale, anche se non armato, per conto o a beneficio di terzi, possono essere esercitate da istituti privati di vigilanza esclusivamente su delega dell'autorità di pubblica sicurezza e nei termini e con i controlli previsti dalla presente legge e dal relativo regolamento di attuazione. Ai fini del presente comma, non costituiscono attività di prevenzione le attività relative alla progettazione, realizzazione, installazione e manutenzione di sistemi tecnici e tecnologici.
        2. L'attività di contrasto si esercita nella flagranza del reato e si conclude al termine dell'attività criminosa.
        3. Le attività di produzione, vendita, installazione e manutenzione di impianti e di sistemi tecnici e tecnologici per la prevenzione e il contrasto dei crimini possono essere esercitate da chiunque nei termini e con i controlli previsti dalla presente legge e dal relativo regolamento di attuazione.
        4. Ogni attività repressiva, successiva alla consumazione di un crimine e conseguente all'attività di contrasto o di investigazione, è di esclusiva competenza dell'autorità giudiziaria e dell'autorità di pubblica sicurezza nei termini e con le garanzie previsti dalla legislazione vigente.
 

Art. 3.

(Commissione permanente
sulla sicurezza privata).

        1. Presso il Ministero dell'interno è istituita la commissione permanente sulla sicurezza privata, con il compito di:

                a) adempiere alle funzioni ad essa attribuite dalla presente legge, dal relativo regolamento di attuazione, nonché da altre norme di legge o di regolamento;

                b) provvedere alla definizione e all'aggiornamento dei riferimenti procedurali e delle disposizioni impartite in ragione del mutare delle condizioni o delle conoscenze tecniche;
                c) vigilare sul rispetto della presente legge da parte di tutti i soggetti interessati;

                d) adottare o promuovere provvedimenti e sanzioni in relazione al compimento di fattispecie predefinite.

        2. Il regolamento di attuazione della presente legge determina la composizione, l'ordinamento ed il funzionamento della commissione permanente sulla sicurezza privata e della conferenza generale nazionale dei titolari degli istituti privati di vigilanza di cui all'articolo 11.
 

Capo II

PERSONE FISICHE E GIURIDICHE
A RISCHIO


Art. 4.

(Persone fisiche e giuridiche
a rischio).

        1. Ai fini della presente legge:

                a) sono persone fisiche a rischio coloro che, per l'attività o la professione svolta o per il patrimonio legittimamente posseduto, possono subire o avere timore di subire offesa;

                b) sono persone giuridiche a rischio le imprese presso le quali sono utilizzati o custoditi in via continuativa beni materiali o immateriali di cospicuo valore, facilmente asportabili e commerciabili o riutilizzabili da terzi, ovvero le imprese industriali, commerciali o di servizi che in ragione della loro attività o per la loro rilevanza economica o sociale, possono essere, o avere timore di essere, oggetto di offesa.

        2. Le persone fisiche a rischio possono avvalersi dell'attività di istituti privati di vigilanza e di agenzie di investigazione per prevenire e contrastare il verificarsi di fatti in danno della persona o dei beni propri, con i controlli e nei termini previsti dalla presente legge, dal relativo regolamento di attuazione e dalle norme vigenti che regolano le attività dei citati istituti ed agenzie.
        3. Le persone fisiche a rischio e chiunque agisca per conto delle stesse, successivamente alla notizia di un pericolo, di minaccia o di una offesa ricevuta, devono attenersi alle disposizioni inpartite dall'autorità di pubblica sicurezza.
        4. Le persone giuridiche a rischio devono:

                a) nominare un responsabile della sicurezza anticrimine, idoneamente qualificato, ove abbiano cinquanta o più dipendenti;

                b) prevedere un piano di sicurezza anticrimine, periodicamente aggiornato, che includa specifiche attività di formazione, iniziale e permanente, dei dipendenti esposti a rischio o addetti alla sicurezza anticrimine;

                c) adottare misure idonee per prevenire e contrastare il compimento di atti criminosi a danno del proprio patrimonio, dei propri dipendenti e di coloro che con esse si relazionano.

        5. Il regolamento di attuazione della presente legge individua:

                a) le tipologie delle imprese a rischio e le relative misure minime di prevenzione e di contrasto;

                b) il profilo professionale ed i criteri di qualificazione del responsabile della sicurezza anticrimine;

                c) i criteri generali di formulazione del piano di sicurezza anticrimine;

                d) le modalità ed i termini di segnalazione ai competenti uffici pubblici delle informazioni di cui al comma 6.

        6. A cura della commissione permanente sulla sicurezza privata è istituito presso il Ministero dell'interno un apposito elenco delle persone giuridiche a rischio, nel quale sono riportati:

                a) denominazione, ragione sociale e sede dell'impresa a rischio;
                b) nominativo, domicilio e recapiti del legale rappresentante;

                c) nominativo, domicilio e recapiti del responsabile della sicurezza anticrimine, se previsto;

                d) elenco e riferimenti logistici dei punti operativi interessati alle tipologie di rischio individuate nel regolamento di attuazione della presente legge;

                e) dichiarazione di rispondenza, rilasciata dal legale rappresentante e, se previsto, dal responsabile della sicurezza anticrimine, alle misure di prevenzione e di contrasto di cui al comma 5, lettera a), per ciascuno dei punti operativi di cui alla lettera d) del presente comma;

                f) dichiarazione, rilasciata dal legale rappresentante o, in sua vece, dal responsabile della sicurezza anticrimine, attestante la predisposizione e la validità attuale del piano di sicurezza anticrimine;

                g) modalità e termini di conservazione della documentazione afferente le misure di sicurezza programmate o realizzate.

        7. Le persone fisiche e le persone giuridiche a rischio, per la valutazione, l'organizzazione la realizzazione e la gestione delle misure di sicurezza possono avvalersi dell'opera di consulenti iscritti in un apposito registro istituito dalla commissione permanente sulla sicurezza privata presso il Ministero dell'interno.
        8. Le persone fisiche e le persone giuridiche a rischio per l'esercizio dell'attività di vigilanza individuata ai sensi dell'articolo 8, comma 2, devono avvalersi di istituti privati di vigilanza muniti di valida autorizzazione tenuto conto della competenza territoriale.
        9. Le persone fisiche e le persone giuridiche a rischio per l'acquisto, l'installazione e la manutenzione degli impianti e dei sistemi di sicurezza devono avvalersi di fornitori di beni e di servizi in possesso dei requisiti di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a).

Art. 5.

(Principio di sussidiarietà).

        1. Gli oneri sostenuti dalle persone fisiche e giuridiche a rischio per l'adozione di misure di autotutela sono soggetti ad agevolazioni, secondo il principio di sussidiarietà.
        2. Gli istituti privati di vigilanza di cui all'articolo 6, in ragione di servizi di interesse generale per la collettività da essi svolti beneficiano di agevolazioni e di detrazioni fiscali, secondo il principio di sussidiarietà, determinate da leggi o da appositi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno.
 

Capo III

VIGILANZA PRIVATA


Sezione I

Istituti privati di vigilanza


Art. 6.

(Istituti privati di vigilanza).

        1. Gli istituti privati di vigilanza sono i soggetti giuridici ai quali lo Stato delega, mediante apposita autorizzazione, l'esercizio, sotto il controllo dell'autorità di pubblica sicurezza, delle attività di prevenzione e di contrasto dei crimini contro la persona e contro la proprietà, come definite all'articolo 2.
        2. L'autorizzazione è rilasciata dalla commissione permanente sulla sicurezza privata ai cittadini italiani o di Stati membri dell'Unione europea che ne fanno richiesta, tenuto conto dei requisiti personali del richiedente e degli amministratori dell'impresa, della idoneità ed efficacia dello svolgimento dell'attività nonché della situazione della sicurezza pubblica esistente sul territorio di riferimento, come definiti nel regolamento di attuazione della presente legge.
        3. L'esercizio delle attività di vigilanza e di sicurezza può essere svolto in forma individuale o societaria.
        4. L'autorizzazione è rilasciata ai legali rappresentanti degli istituti privati di vigilanza; per il diniego o la revoca dell'autorizzazione si applicano le disposizioni del regolamento di attuazione della presente legge.
        5. L'autorizzazione consente agli istituti privati di vigilanza di operare nella provincia per la quale è stata rilasciata l'autorizzazione stessa o nelle province limitrofe, nell'ambito della medesima regione, o in via eccezionale, in una o più province situate nel territorio delle regioni confinanti, ovvero di operare nell'intero territorio nazionale per i servizi individuati dall'articolo 8, comma 2, in base al contenuto dispositivo dell'atto autorizzatorio.
        6. Il titolare dell'autorizzazione è comandante del Corpo privato di vigilanza, che è tenuto a dirigere personalmente. Egli è responsabile, altresì, delle attività amministrative aventi particolare rilievo ed è tenuto a partecipare al capitale dell'impresa. Al comandante, in quanto intestatario del provvedimento autorizzatorio generale, competono le attribuzioni proprie degli agenti di sicurezza.
        7. La rappresentanza degli istituti privati di vigilanza è prevista, in via ordinaria, solo per rami di attività, per competenze o per affari, considerate la vastità e l'importanza dell'impresa, con procura institoria.
        8. L'autorizzazione ha validità annuale ed è rinnovata automaticamente per un pari periodo, a condizione che non intervengano mutamenti nel contenuto dispositivo o nei presupposti dello stesso atto autorizzatorio.
        9. La commissione permanente sulla sicurezza privata approva o, qualora non pervengano ad esse richieste in merito, determina, per ogni istituto privato di vigilanza:

                a) l'uniforme e i segni distintivi;
                b) l'equipaggiamento, l'armamento, i mezzi di protezione ed i supporti tecnici e logistici di cui l'agente di sicurezza deve disporre nell'esercizio di ciascuna tipologia di servizio.

        10. Il rapporto di lavoro dei dipendenti degli istituti privati di vigilanza, di natura privatistica, è regolato da un contratto collettivo nazionale di lavoro, che deve tenere conto, oltre che della specificità del settore, anche delle indicazioni eventualmente fornite dalla commissione permanente sulla sicurezza privata.
        11. Le attività, l'organizzazione e la modalità di esercizio dell'impresa degli istituti privati di vigilanza sono stabilite con un regolamento interno approvato dal prefetto della provincia per la quale è rilasciata l'autorizzazione e recante altresì le caratteristiche del Corpo e dei servizi.
        12. La responsabilità contrattuale nel rapporto di vigilanza è regolata ai sensi della legislazione vigente in materia ed, in particolare, delle disposizioni del codice civile, tale responsabilità è correlata alle attività che gli istituti stessi dichiarano di poter prestare a favore dei soggetti richiedenti e non è soggetta alla stipula di ulteriori politiche assicurative.
 

Sezione II

Agenti di sicurezza


Art. 7.

(Agenti di sicurezza).

        1. L'attività di agente di sicurezza può essere svolta solo alle dipendenze di un istituto privato di vigilanza.
        2. L'agente di sicurezza, nell'esercizio della sua attività, riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio.
        3. All'agente di sicurezza, con riguardo all'ufficio proprio o al servizio espletato, competono le qualifiche e le retribuzioni proprie dei pubblici ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria, che svolgono temporaneamente con natura ausiliaria. Quando comandato dall'autorità di pubblica sicurezza ed esclusivamente per il servizio espletato, ad esso competono le attribuzioni proprie degli agenti ausiliari di pubblica sicurezza.
        4. I verbali redatti dagli agenti di sicurezza si riferiscono alle operazioni svolte nel servizio d'istituto e fanno fede, in giudizio, fino a querela di falso.
        5. Le guardie particolari giurate che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano incaricate da enti pubblici o da soggetti privati alla vigilanza o alla custodia delle rispettive proprietà mobiliari o immobiliari possono continuare a prestare la loro opera per un periodo massimo di tre anni. Allo scadere di tale termine i citati enti o soggetti, possono affidare i servizi resi dalle medesime guardie ed un istituto privato di vigilanza, con l'eventuale richiesta allo stesso di assumere alle proprie dipendenze le guardie già addette a tali servizi.
        6. Il decreto di nomina ad agente di sicurezza è rilasciato a persone in possesso di idonei requisiti formativi, psico-fisici, attitudinali e di buona reputazione ed è a tempo indeterminato.
        7. La nomina ad agente di sicurezza è disposta su istanza del titolare dell'istituto privato di vigilanza, mediante rilascio di decreto da parte del prefetto della provincia in cui l'istituto privato di vigilanza è autorizzato ad operare e nella quale l'agente presta prevalentemente la sua attività.
        8. La nomina ad agente di sicurezza comporta il rilascio del porto d'armi, a tassa di concessione ridotta, che deve essere rinnovato annualmente.
        9. Gli agenti di sicurezza possono portare armi anche al di fuori dell'ambito del servizio comandato.
        10. In caso di perdita dei requisiti personali richiesti ai sensi del comma 6, la nomina ad agente di sicurezza e il porto d'armi sono immediatamente sospesi. La revoca della nomina ad agente di sicurezza e del porto d'armi hanno valore su tutto il territorio nazionale.
        11. Presso ogni ufficio territoriale del Governo è istituito il registro degli agenti di sicurezza; un agente di sicurezza può essere iscritto a un solo registro, ferma restando la facoltà di operare in ogni provincia in cui l'istituto privato di vigilanza da cui dipende è autorizzato ad esercitare la propria attività.
        12. Il regolamento di attuazione della presente legge indica le modalità di formazione, di aggiornamento e di pubblicità del registro di cui al comma 11.
        13. La commissione permanente sulla sicurezza privata stabilisce i requisiti per l'accesso ed il programma dei corsi per il conseguimento dell'idoneità ad agente di sicurezza nonché per la relativa riqualificazione dopo la prima nomina.
        14. I corsi di formazione professionale degli agenti di sicurezza sono di competenza delle regioni.
        15. L'agente di sicurezza presta servizio nei modi e nei tempi indicati dalla direzione dell'istituto privato di vigilanza ed è tenuto ad aderire alle richieste avanzate da ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria per ragioni di servizio. In tali casi, la possibile interruzione del normale servizio d'istituto non può essere censurata dalla direzione dell'istituto privato di vigilanza né invocata dal committente del servizio quale causa di rescissione del contratto.
 

Sezione III

Servizi di vigilanza


Art. 8.

(Servizi di vigilanza).

        1. I servizi di vigilanza hanno il fine di prevenire o di contrastare il compimento di reati contro la persona e contro il patrimonio.
        2. E' attività tipica di vigilanza quella che si estrinseca nell'esercizio dei poteri dell'agente di sicurezza con un rapporto diretto ed immediato sul bene vigilato.
        3. I servizi di vigilanza, individuati nel regolamento di attuazione della presente legge, oltre che dalle forze dell'ordine, possono essere svolti solo dagli agenti di sicurezza.
        4. Gli agenti di sicurezza, al fine di assicurare una maggiore efficacia dei servizi espletati sono abilitati ad usare automezzi, segnali luminosi ed acustici e palette, diversi per colore e per forma da quelli in uso alle Forze di polizia, previa autorizzazione del prefetto.
        5. La commissione permanente sulla sicurezza privata fissa le modalità generali e le misure minime di sicurezza per lo svolgimento dei servizi di vigilanza.
        6. Gli agenti di sicurezza non possono essere distratti dai servizi di vigilanza loro assegnati per essere adibiti a servizi diversi da quelli individuati dal regolamento di attuazione della presente legge, se non per brevi periodi di tempo.
        7. Gli istituti privati di vigilanza possono assumere, oltre agli agenti di sicurezza, personale da destinare alla effettuazione di servizi diversi da quelli di vigilanza, a condizione che tali servizi rientrino nell'oggetto sociale e nei requisiti della capacità d'impresa.
 

Capo IV

AZIENDE CHE PRODUCONO, VENDONO
ED INSTALLANO APPARECCHIATURE ANTICRIMINE


Art. 9.

(Aziende che producono, vendono
ed installano apparecchiature anticrimine).

        1. La commissione permanente sulla sicurezza privata provvede alla individuazione:

                a) dei requisiti tecnici e professionali delle imprese o delle ditte individuali che producono, vendono, realizzano, installano o curano la manutenzione di impianti e di sistemi anticrimine, inclusi i requisiti di idoneità anche professionale per specifiche posizioni dirigenziali e di coordinamento, individuate dal regolamento di attuazione della presente legge;
                b) dei termini e delle modalità di formazione, di aggiornamento e di pubblicità degli elenchi o registri relativi ai soggetti di cui alla lettera a);

            c) delle norme tecniche nazionali e dell'Unione europea di riferimento o, in mancanza, dei criteri sostitutivi o di equivalenza, per le apparecchiature anticrimine e per i collegamenti con le centrali operative delle forze dell'ordine e degli istituti privati di vigilanza.
 

Capo V

SANZIONI. NORME FINALI


Art. 10.

(Sanzioni).

        1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei principi e dei criteri direttivi da essa desumibili, un decreto legislativo per la determinazione delle ipotesi di violazione della presente legge e delle relative sanzioni.
 

Art. 11.

(Regolamento di attuazione).

        1. Entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'interno, è adottato il regolamento di attuazione della medesima legge, recante in particolare:

                a) per la commissione permanente sulla sicurezza privata di cui all'articolo 3:

                1) la composizione;

                2) l'ordinamento;

                3) le modalità di funzionamento, ivi compresa l'istituzione della conferenza nazionale dei titolari degli istituti privati di vigilanza;
                b) per le persone giuridiche a rischio, ai sensi dell'articolo 4, comma 5:

                1) la tipologia;

                2) il profilo professionale e i criteri di qualificazione del responsabile della sicurezza anticrimine;

                3) i criteri generali di formulazione del piano specifico di sicurezza anticrimine;

                4) le modalità e i termini di segnalazione ai competenti uffici pubblici delle informazioni;

                c) per gli istituti privati di vigilanza, ai sensi dell'articolo 6, comma 2:

                1) i requisiti personali del richiedente e degli amministratori;

                2) i requisiti essenziali della capacità d'impresa nello svolgimento dell'attività;

                3) gli elementi di rilevazione della situazione della sicurezza pubblica esistente sul territorio di riferimento;

                d) per gli agenti di sicurezza ai sensi dell'articolo 7, comma 12, le modalità di formazione, di aggiornamento e di pubblicità del registro degli agenti di sicurezza, di cui al medesimo articolo 7, comma 11;

                e) l'individuazione dei servizi di vigilanza, ai sensi dell'articolo 8, comma 3;

                f) le modalità per l'adeguamento alla disciplina stabilita dalla presente legge ed i relativi termini di attuazione, che non possono comunque superare i tre anni a decorrere dalla data in vigore dalla medesima legge.
 

Art. 12.

(Entrata in vigore).

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella GazzettaUfficiale.