XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2393




        Onorevoli Colleghi! - Tutte le indagini demoscopiche indicano come la gran parte degli italiani identifichi nella criminalità la maggiore preoccupazione e avverta quindi la sicurezza come un bisogno primario.
        Anche se le statistiche rivelano un qualche miglioramento nel numero dei reati commessi nel 2000 rispetto al 1999, la situazione rimane pur tuttavia assai grave.
        Il quoziente di criminalità è passato in Italia da 1.500 delitti denunciati ogni 100.000 abitanti nel 1950 a 1.700 nel 1969, a 3.727 nel 1979, a 3.950 nel 1989, a oltre 5.000 dal 1995 in avanti.
        Tra l'inizio degli anni cinquanta e la fine del secolo passato i furti denunciati in Italia sono passati da meno di 600 ogni 100.000 abitanti a più di 3.000, le rapine da meno di 8 a più di 120, con un aumento del 500 per cento nel primo caso e del 1.500 per cento nel secondo.
        Oltretutto vi è da tenere presente che questi dati si riferiscono ai soli delitti denunciati, mentre l'alto numero di reati che rimane ad opera di ignoti (il 96,4 per cento dei furti e l'85 per cento delle rapine, nel 1999) sospinge in misura sempre maggiore le vittime a non sporgere denuncia.
        Questa situazione è alla base del senso di insicurezza che induce gli italiani ad indicare la delinquenza comune come il problema che desta maggiore preoccupazione (si veda l'indagine del CENSIS del luglio 2000 sulle paure degli italiani), più della disoccupazione, del traffico, della droga.
        Nel primo rapporto sullo stato della sicurezza in Italia presentato dal Ministero dell'interno nel febbraio del 2001, l'andamento del fenomeno criminoso nel corso dell'ultimo trentennio è analizzato minuziosamente, reato per reato. Ad esso si rimanda per ulteriori approfondimenti.
        Se questa è la situazione, chi è preposto alla funzione legislativa non può sottrarsi a cercare ogni possibile soluzione volta a rendere meno grave il problema e a ridare fiducia e tranquillità ai cittadini.
        La tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico è indubbiamente compito della pubblica amministrazione, e in tale senso il Governo, il Ministero dell'interno, le Forze dell'ordine e le amministrazioni locali, ognuno per la parte di propria competenza, sono costantemente impegnati a fare fronte all'emergenza criminalità.
        Pur tuttavia vi è da notare che chi è portato a delinquere tende a colpire là dove più facilmente ritiene di poter agire e, soprattutto, là dove ritiene di poter trarre maggior utili dalle sue imprese.
        Per questo motivo già da alcuni decenni in numerosi Stati europei ed extraeuropei sono state introdotte normative sulla sicurezza privata volte a regolamentare le attività di chi è maggiormente soggetto al rischio di subire reati contro il patrimonio e di chi offre fornitura di beni e di servizi per la prevenzione dei crimini.
        L'intervento legislativo nei confronti dei primi soggetti trova giustificazione nel fatto che il compimento di un furto o di una rapina non rappresenta solo un danno per chi direttamente lo subisce, ma costituisce un pericolo per l'incolumità di chi, a qualsivoglia titolo, viene coinvolto suo malgrado nell'evento e, più in generale, un danno per l'intera società, in quanto ogni appropriazione indebita alimenta il giro di affari della malavita e sospinge quest'ultima a reinterare i crimini e ad investire i propri guadagni in ulteriori traffici illeciti.
        Si noti che proprio sulla base di queste considerazioni in Italia è stato emanato il decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, recante norme in materia di sequestri di persona. Per risolvere questo grave problema fu introdotto il blocco dei beni dei familiari per impedire il pagamento dei riscatti, e il numero dei sequestri scese dai 357 del 1991 ai 103 del 1996, 118 del 1997, 176 del 1998 e 163 nel 1999.
        La regolamentazione dell'attività di chi fornisce impianti e servizi di sicurezza rappresenta invece un doveroso intervento dello Stato a tutela degli utilizzatori di questi impianti e servizi, intervento tanto più doveroso nel momento in cui il ricorso agli stessi viene fatto in ossequio ad una norma di legge o comunque per coadiuvare l'opera della pubblica amministrazione nel prevenire e reprimere il compimento dei reati.
        In un'ottica più allargata, destano grave preoccupazione anche i reati relativi alla sottrazione di tecnologie ed informazioni, che portano talvolta gravi danni alle aziende e all'intero "sistema Paese", causando perdite che possono ripercuotersi anche sul livello occupazionale dei lavoratori. In questo campo si ritiene che debbano ottenere un riconoscimento le figure professionali dei securitymanager delle aziende private e dei consulenti di sicurezza, che molte volte mettono a disposizione le loro competenze professionali per aiutare le autorità alla soluzione di problematiche di interesse non solo privato, ma addirittura nazionale.
        Tutto ciò premesso, onorevoli colleghi, si propone ora di introdurre anche in Italia una normativa, recata dalla presente proposta di legge sulla sicurezza privata, volta a rendere più difficoltose e meno remunerative le imprese criminose contro la proprietà e, al tempo stesso, a regolamentare in modo serio ed efficace la fornitura di impianti e servizi di sicurezza anticrimine.
        Al fine di non imporre obblighi eccessivamente onerosi ai destinatari delle norme, la presente proposta di legge non identifica direttamente le misure di sicurezza da adottare, ma si limita a fissare dei princìpi e a stabilire alcuni modelli organizzativi, demandando al regolamento di attuazione della legge l'istituzione di una commissione permanente presso il Ministero dell'interno con il compito di individuare tali misure, tenendo conto delle esigenze di tutti i soggetti. Tale commissione, infatti, è composta da esperti e da rappresentanti delle categorie, i quali propongono e coordinano l'adozione dei sistemi più innovativi che il progresso tecnico e tecnologico mette nel tempo a disposizione. A fronte dell'adozione di tali misure sono previste agevolazioni secondo il principio di sussidiarietà.
        Relativamente al settore più delicato nell'ambito della sicurezza privata, e cioè quello della vigilanza, le norme proposte intendono liberalizzare e al tempo stesso mantenere sotto controllo la concessione delle licenze e le attività svolte, attività che, è bene ricordare, sono ancora regolamentate dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni. Ogni successiva regolamentazione è avvenuta mediante emanazione di circolari del Ministero dell'interno, circolari che hanno sovente dato adito a rimostranze da parte degli utenti ed anche dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.
        Né d'altra parte si può omettere di stabilire nuove regole per un'attività così soggetta alle novità della tecnica e alle forme in cui si manifesta la criminalità. Il settore del trasporto valori, in particolare, suscita grande apprensione, avuti presenti i recenti efferati attacchi nel corso dei quali hanno perso la vita numerose guardie giurate. La commissione permanente sulla sicurezza privata avrà tra i suoi primari obiettivi quello di individuare e imporre misure che limitino al massimo ogni rischio per la vita umana, facendo ricorso a sistemi di protezione basati in modo sempre più spinto sulla componente tecnologica.
        La presente proposta di legge, nel ribadire innanzitutto che il monopolio dell'uso della forza ai fini della sicurezza appartiene allo Stato, come riserva originaria, delega determinate attività, oggi necessarie nella società civile, mediante autorizzazione (e non concessione!) a tutela dell'incolumità delle persone e della proprietà, sia mediante attività preventiva che di contrasto, purché esercitata nella flagranza del reato.
        Ne discende una riqualificazione giuridica delle guardie giurate (con il regio decreto 31 agosto 1907, n. 690, erano "agenti di pubblica sicurezza" e con il regio decreto 4 giugno, 1914 n. 563, potevano prestare opera ausiliaria ai comuni), che nella proposta sono definite agenti di sicurezza, con la qualifica di incaricati di pubblico servizio ed ai quali competono le qualifiche e le attribuzioni, con riguardo all'ufficio proprio o al servizio espletato, dei pubblici ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria.
        Avremmo risolto un problema non da poco che arrovella la giurisprudenza e trova concorde e conclamata anche la dottrina. Pensiamo agli effetti, a seguito di un conflitto a fuoco, sul nomen iuris della fattispecie che diverrà "uso legittimo delle armi". Pensiamo a quanti fatti del genere succedono ogni giorno e quante guardie giurate hanno perso la vita o sono accusate di omicidio per uno stipendio da 1.650.000 lire al mese.
        Con queste attribuzioni e con quella di "ausiliari di pubblica sicurezza" quando comandati dall'Autorità di pubblica sicurezza, abbiamo messo le premesse - ora sì - per un loro moderno impiego a fianco delle Forze dell'ordine.
        Nella proposta di legge sono stati inseriti una serie di istituti nuovi frutto di centinaia di circolari ministeriali, della giurisprudenza e di pronunciamenti delle Autorità indipendenti e delle supreme magistrature.
        La proposta di legge cerca di risolvere il problema del concentramento di monopoli ed oligopoli per un verso riconfermando e rafforzando la natura "autorizzatoria" ed istituzionale, che dovrà essere condotta in prima persona, per un altro contemperando con il liberismo costituzionalmente previsto con l'articolo 41 della Costituzione, uscendo dal "feudo" prefettizio della provincia, ma non più di tanto.
        Dalla pratica quotidiana dei processi e delle liti, nelle quali sempre e solo è chiamato il titolare della licenza abbiamo cercato di dare nuove attribuzioni al titolare, ai fini del valore delle prove.
        E' stata definita l'attività tipica della vigilanza, dalla quale discende chiarezza nella contrattualistica e che dirime per il futuro migliaia e migliaia di cause (e di dissesti) che hanno attribuito all'attività di vigilanza - nella magnaconfusio- funzione assicurativa.
        Un distinguo netto è posto tra le attività di vigilanza (in regime autorizzatorio) e le altre attività di sicurezza che producono, vendono, installano e mantengono apparecchiature anticrimine. Naturalmente non ci sono sfuggiti i progettisti, i valutatori, anche riferiti a qualità, ambiente e salute, e tutta la vasta e variegata gamma dei consulenti e dei consulenti tecnici. Ed in questo contesto la relativa formazione e la scuola.
        Come detto, la proposta di legge delinea gli istituti ed il regolamento darà una disciplina ordinata per una visione moderna con la quale questo Governo vuole affrontare tutti gli aspetti e le facce del poliedro sicurezza. Confidiamo quindi che la presente proposta di legge possa contribuire a contrastare efficacemente l'attività criminosa, sollevando al tempo stesso gli organi di polizia, in ossequio al principio di sussidiarietà, da quelle funzioni che possono essere utilmente svolte da soggetti privati.